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Sentenza

Sentenza n. 9282/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento 1) del decreto n. -OMISSIS-del 16/2/2022 del Direttore della Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che ha disposto nei confronti del Luogotenente -OMISSIS-, “deceduto durante l'iter: 1. l'infermità “melanoma maligno metastatico braf wild type pluritrattato, in chemioterapia antiblastica”, non è dipendente da causa di servizio. La domanda di equo indennizzo è, altresì, respinta per i motivi indicati in premessa”; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, e di tutti gli atti dell'istruttoria o comunque richiamati nel citato decreto n. -OMISSIS-del 16/2/2022, tra cui in particolare: verbali della C.M.O. di Roma mod. B n. -OMISSIS-del 3/12/2020 e di rettifica mod. B n. -OMISSIS-del 29/3/2021; parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-del 15/1/2018 e richiamati “processo verbale n. -OMISSIS-del 29/11/2016” e “documentata richiesta di parere per dipendenza n. -OMISSIS-del 12/6/2017 formulata da Arma dei Carabinieri”; parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-del 21/9/2021 e richiamata “documentata richiesta di parere per dipendenza n. -OMISSIS-del 21/12/2020 formulata da Arma dei Carabinieri”; parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-del 15/2/2022 ed atti in esso richiamati; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto delle ricorrenti al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità in questione, con ogni conseguenziale beneficio di legge, tra cui in particolare la concessione dell'equo indennizzo, con ascrivibilità dell'infermità alla misura massima prevista

Giustizia amministrativa202205039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia e di rigetto della domanda di equo indennizzo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti, quali eredi del militare, hanno impugnato il decreto con cui l'Amministrazione aveva negato la dipendenza da causa di servizio della patologia oncologica e respinto la domanda di equo indennizzo per tardività. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che l'intempestività dell'istanza fosse stata introdotta soltanto nel provvedimento finale e non nel preavviso di rigetto. Con il secondo motivo hanno contestato la decorrenza del termine decadenziale semestrale: la patologia metastatica diagnosticata nel 2017-2018 sarebbe stata una nuova infermità rispetto al melanoma trattato nel 2012; il procedimento sarebbe stato avviato d'ufficio; il termine avrebbe dovuto decorrere dalla conoscenza del nesso causale con il servizio e non dalla mera conoscenza della malattia. Con il terzo motivo hanno censurato il diniego di dipendenza da causa di servizio, deducendo contraddittorietà, travisamento, difetto di istruttoria e violazione di legge in relazione all'esposizione solare, alle radiazioni ionizzanti e ai contaminanti bellici durante le missioni del militare, nonché l'erronea pretesa di certezza del nesso causale anziché di una probabilità tecnico-scientifica. È stata inoltre formulata un'istanza istruttoria per l'acquisizione di documenti richiamati negli atti amministrativi.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e confermato gli atti impugnati. Ha ritenuto adeguata la documentazione acquisita, precisando che alcuni atti richiamati dalle ricorrenti appartenevano a procedimenti diversi e non erano indispensabili alla decisione. Il primo motivo è stato respinto perché l'omessa indicazione, nel preavviso ex art. 10-bis l. 241/1990, della ragione ostativa costituita dalla tardività era comunque sanabile ai sensi dell'art. 21-octies della stessa legge, trattandosi di rilievo vincolato fondato su una decadenza normativa. Il secondo motivo è stato respinto perché la patologia era conoscibile anteriormente al semestre precedente l'istanza del 4 settembre 2019: le metastasi polmonari erano state diagnosticate nel 2012 e la metastasi midollare era stata accertata nell'ottobre 2017, con intervento nel marzo 2018. Il follow-up negativo non trasformava la metastasi midollare in una malattia autonoma, essendo stata ricondotta dai medici al melanoma originario. Anche qualificandola come nuova patologia, essa era comunque nota da oltre sei mesi al momento dell'istanza. Il Collegio ha inoltre affermato che, ai fini della decadenza, rileva la percezione oggettivamente accertabile della malattia e delle sue conseguenze, non la successiva e soggettiva consapevolezza del possibile nesso con il servizio, salvo il caso di evidenze causali nuove e sopravvenute, non ravvisato nella fattispecie. Ha escluso che il procedimento fosse d'ufficio: la formula utilizzata dal Comitato di verifica, relativa alla richiesta di parere formulata dall'Arma, è compatibile anche con procedimenti iniziati su istanza del dipendente. Il motivo relativo alla dipendenza da causa di servizio non è stato esaminato perché il rilievo di tardività era autonomamente sufficiente a sostenere il diniego, inserito in un provvedimento plurimotivato. Le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.000,00 in favore di ciascuna delle due Amministrazioni costituite, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'omessa indicazione nel preavviso della ragione ostativa relativa alla tardività dell'istanza non determina l'annullamento quando tale vizio è comunque sanabile ai sensi dell'art. 21-octies, trattandosi di rilievo vincolato.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Il vizio procedimentale derivante dall'omessa indicazione nel preavviso di una ragione ostativa non comporta l'annullabilità quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso per effetto della decadenza normativa.

  • art. 2, comma 1, d.P.R. 461/2001

    La disposizione è richiamata nel quadro della disciplina del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo.

  • art. 3, comma 1, d.P.R. 461/2001

    La previsione dell'avvio d'ufficio non trova applicazione per il procedimento esaminato, che il TAR ha qualificato come iniziato su istanza di parte.

  • art. 7, comma 4, d.P.R. 461/2001

    La disposizione è richiamata tra quelle che disciplinano il procedimento di riconoscimento della causa di servizio.

  • art. 14, comma 4, d.P.R. 461/2001

    La disposizione è stata invocata dalle ricorrenti in relazione al termine quinquennale per la revisione dell'equo indennizzo, ma il TAR ha ritenuto comunque tardiva l'istanza anche assumendo la metastasi midollare come patologia autonoma.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di difetto e contraddittorietà della motivazione non è stata esaminata nel merito relativamente al diniego causale, perché la tardività dell'istanza era autonomamente sufficiente a sorreggere il provvedimento.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è stata applicata nell'ambito dell'istruttoria processuale, ordinando all'Amministrazione il completamento del deposito documentale.

Massime di principio

  • Ai fini della decadenza dalla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo, rileva il momento in cui l'interessato ha avuto percezione oggettivamente accertabile della malattia e delle sue conseguenze, non il momento successivo in cui abbia maturato una soggettiva consapevolezza della riconducibilità della patologia al servizio, salvo che il nesso causale dipenda da evidenze del tutto nuove e sopravvenute.
  • La successiva comparsa di metastasi non costituisce necessariamente una nuova infermità quando, sulla base degli accertamenti medici, essa sia ricondotta alla patologia originaria; in ogni caso, se la nuova manifestazione patologica era conosciuta da oltre il termine decadenziale al momento della domanda, la domanda è tardiva.
  • La formula con cui il Comitato di verifica dà atto di una richiesta di parere proveniente dall'amministrazione di appartenenza non dimostra, da sola, l'avvio d'ufficio del procedimento, poiché è compatibile anche con procedimenti iniziati su istanza dell'interessato e successivamente trasmessi dall'amministrazione.
  • L'omessa indicazione, nel preavviso di rigetto, di una ragione ostativa fondata su una decadenza normativa non comporta l'annullamento del provvedimento quando, trattandosi di attività vincolata, sia dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
  • Quando un provvedimento è sorretto da più autonome ragioni giustificative, l'accertata legittimità di una di esse, idonea da sola a fondare il dispositivo, rende superfluo l'esame delle censure relative alle ulteriori motivazioni.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàVizi formali non invalidantiSilenzio della pubblica amministrazione

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