Sentenza n. 542/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'accertamento e la declaratoria del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Firenze sulla domanda di aggiornamento del permesso UE per lungo soggiornante per lavoro subordinato ex art. 9 T.U.I., presentata il 29.01.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente nel corso del giudizio. La pronuncia definisce il giudizio senza accertare nel merito l'illegittimità del silenzio della Questura né ordinare all'amministrazione di provvedere. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della fattispecie nel suo complesso.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Firenze sulla domanda di aggiornamento del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo presentata il 29 gennaio 2024
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento e la declaratoria del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Firenze sulla domanda di aggiornamento del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato, presentata il 29 gennaio 2024 ai sensi dell'art. 9 del testo unico sull'immigrazione. Nel corso del giudizio, con memoria del 9 marzo 2026, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, senza che il testo indichi ulteriori motivi o contestazioni.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 286/1998
La domanda oggetto del giudizio riguardava l'aggiornamento del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo previsto dall'art. 9 del testo unico sull'immigrazione.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale base processuale della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme all'art. 35 c.p.a.; il testo non specifica una distinta applicazione della disposizione.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, quando non sussista più un interesse concreto e attuale alla pronuncia giudiziale.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non procede all'accertamento nel merito dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e non adotta l'ordine di provvedere nei confronti dell'amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 563/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 564/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 565/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 566/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 571/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →