Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 542/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'accertamento e la declaratoria del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Firenze sulla domanda di aggiornamento del permesso UE per lungo soggiornante per lavoro subordinato ex art. 9 T.U.I., presentata il 29.01.2024.

Giustizia amministrativa202600063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente nel corso del giudizio. La pronuncia definisce il giudizio senza accertare nel merito l'illegittimità del silenzio della Questura né ordinare all'amministrazione di provvedere. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della fattispecie nel suo complesso.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Firenze sulla domanda di aggiornamento del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo presentata il 29 gennaio 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'accertamento e la declaratoria del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Firenze sulla domanda di aggiornamento del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato, presentata il 29 gennaio 2024 ai sensi dell'art. 9 del testo unico sull'immigrazione. Nel corso del giudizio, con memoria del 9 marzo 2026, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, senza che il testo indichi ulteriori motivi o contestazioni.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. 286/1998

    La domanda oggetto del giudizio riguardava l'aggiornamento del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo previsto dall'art. 9 del testo unico sull'immigrazione.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento insieme all'art. 35 c.p.a.; il testo non specifica una distinta applicazione della disposizione.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, quando non sussista più un interesse concreto e attuale alla pronuncia giudiziale.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non procede all'accertamento nel merito dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e non adotta l'ordine di provvedere nei confronti dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.