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Sentenza

Sentenza del 18/12/2015 n. 421 - Comm. Trib. Prov. Biella

Accertamento - Società non operative - Ricavi presunti - Esclusione immobili ex industriali .

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha contestato l’applicazione della disciplina delle società non operative e la conseguente determinazione di ricavi presunti, sostenendo che gli immobili, precedentemente destinati ad attività produttive e collegati all’attività recentemente esercitata, non potevano essere considerati beni detenuti per mero godimento, gestione passiva o elusione fiscale. Non era infatti ipotizzabile una simulata intestazione societaria di immobili appartenenti sostanzialmente a privati.

La decisione

La contestazione è stata accolta. Gli immobili ex industriali devono essere esclusi dal calcolo previsto dalla disciplina delle società non operative, poiché la loro storia e destinazione produttiva escludono, in assenza di ulteriori elementi, che la società sia stata costituita o utilizzata per mascherare una mera amministrazione passiva di beni immobili da parte di soggetti privati. È quindi venuta meno la presunzione di ricavi derivante dall’applicazione automatica della normativa.

Norme richiamate

  • Disciplina delle società non operative o di comodo

    La disciplina non può essere applicata automaticamente quando i beni immobili, per caratteristiche, provenienza e destinazione produttiva, risultano funzionali a un’attività commerciale effettiva e non a una mera gestione patrimoniale o a un’interposizione fittizia.

Massime di principio

  • La disciplina delle società non operative richiede una valutazione sostanziale della funzione dei beni e dell’attività societaria, non una mera applicazione meccanica dei ricavi presunti.
  • Gli immobili precedentemente destinati ad attività industriali o produttive possono essere esclusi dai parametri presuntivi quando sia dimostrato il loro collegamento con un’attività commerciale reale.
  • La presunzione di società di comodo è superabile se il contribuente dimostra che i beni non sono stati intestati alla società per il semplice godimento privato, per la gestione passiva o per finalità elusive.
  • La storia dell’immobile, la sua destinazione originaria e l’attività concretamente svolta dalla società costituiscono elementi rilevanti per escludere l’applicazione della disciplina.
  • L’esclusione non opera necessariamente in modo automatico: occorre documentare il rapporto tra immobili, attività d’impresa e ragioni economiche della loro permanenza nel patrimonio societario.

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