Sentenza n. 1595/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino n. 220/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino n. 220/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino n. 220/2025, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio della carta elettronica previsto dall’art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero alla relativa attivazione per l’importo complessivo di 2.000 euro. La sentenza, impugnata davanti alla Corte d’Appello di Napoli soltanto quanto alle spese, era stata notificata all’Amministrazione il 26 febbraio 2025 ai fini dell’esecuzione ed era passata in giudicato, come da certificato del 12 maggio 2026. Persistendo l’inadempimento, il ricorrente ha chiesto di dichiarare l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, fissare un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché depositato entro quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni. Nel merito lo ha accolto: dagli atti non risultava l’esecuzione del giudicato e il Ministero, pur costituito formalmente, non aveva dimostrato il pagamento. Ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo, nella parte relativa al pagamento di 2.000 euro, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in sentenza, con facoltà di delega; su richiesta del ricorrente, dopo la scadenza del termine e previa comunicazione al TAR, il commissario dovrà provvedere al pagamento entro i successivi 60 giorni, compiendo gli atti necessari, inclusi gli adempimenti contabili e il reperimento delle somme. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di cassa non sono cause legittime di impedimento all’esecuzione. Nessun compenso è previsto per il commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 700 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Segreteria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;
Il ricorso per ottemperanza è ricevibile se depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
è ammissibile, in quanto è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Per i titoli esecutivi che impongono il pagamento di somme di denaro, il creditore può procedere all’esecuzione soltanto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
con la quale il Giudice ordinario ha così disposto: “a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di FUCCI ANTONIO ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/023 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione alla relativa attivazione con l’importo complessivo di € 2.000,00; ”.
La disposizione è richiamata quale fondamento del diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel titolo; il TAR ne ordina l’esecuzione nei limiti stabiliti dal giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna al pagamento di somme, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’Amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento; in mancanza di tale prova, il giudice può dichiarare l’obbligo di esecuzione e fissare un termine per provvedere.
- Il commissario ad acta nominato per eseguire una condanna pecuniaria può essere incaricato di compiere l’intero procedimento di spesa, compresi l’eventuale stanziamento in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione, il pagamento e il reperimento materiale delle somme; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non legittimano l’inosservanza del giudicato.
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