Sentenza n. 3107/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 2297/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva annullato la comunicazione di iscrizione ipotecaria e disposto la cancellazione dell'ipoteca
Esito
La controversia
Il destinatario della cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare sul latte per la campagna 2014/2015 aveva impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria e gli atti presupposti, deducendo la violazione dell'art. 4 del d.l. n. 27/2019, dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere, carenza di motivazione e istruttoria, sviamento, violazione dei principi di proporzionalità e correttezza e chiedendo anche il risarcimento del danno. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che l'annullamento, da parte del TAR Lazio, dell'accertamento del prelievo costituisse la caducazione degli atti successivi, compresa l'ipoteca. AVEPA ha appellato deducendo l'inammissibilità del ricorso di primo grado per ragioni connesse alla disciplina europea sul recupero di aiuti di Stato indebiti, l'autonomia della lista di prelievo AGEA rispetto all'intimazione di pagamento e il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, nonché la violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. per la definitività dell'intimazione presupposta. In appello AVEPA ha poi rappresentato che ADER aveva cancellato in autotutela l'iscrizione ipotecaria già il 14 novembre 2019.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. La cancellazione in autotutela dell'iscrizione ipotecaria aveva fatto venir meno il provvedimento impugnato e aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata dal ricorrente in primo grado, poiché il motivo posto a fondamento dell'autotutela coincideva con il motivo principale del ricorso originario, relativo alla violazione dell'art. 4 del d.l. n. 27/2019. Non residuava pertanto un interesse alla decisione di merito sulle ulteriori questioni prospettate nell'appello. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate in considerazione del comportamento complessivo delle parti e della mancata opposizione dell'appellato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
E, infatti, il motivo posto a base del disposto autoannullamento coincide con il primo motivo del ricorso di primo grado.
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, viene meno l'atto impugnato e la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
art. 4 d.l. 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla l. 21 maggio 2019, n. 44
il legislatore aveva disposto una sospensione ex lege delle procedure di riscossione coattiva per garantire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA o dalle Regioni
La violazione della sospensione legale delle procedure di riscossione aveva determinato l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, poi rimossa in autotutela.
art. 77 d.P.R. n. 602/1973
Costituisce la base normativa dell'iscrizione ipotecaria oggetto della controversia, la cui legittimità è stata contestata in relazione alla sospensione prevista dall'art. 4 del d.l. n. 27/2019.
art. 2909 c.c.
È stato invocato dall'appellante in relazione alla definitività dell'intimazione presupposta, ma il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito tale motivo per la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'atto impugnato viene rimosso o comunque viene meno e la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
- Quando l'amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato per la medesima ragione dedotta dal ricorrente, tale sopravvenienza può determinare la piena soddisfazione della pretesa e rendere non necessaria la decisione sui motivi di merito residui.
- La cancellazione in autotutela di un'iscrizione ipotecaria determina il venir meno dell'oggetto della controversia avente ad oggetto tale iscrizione, purché la rimozione soddisfi integralmente la domanda proposta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 867/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 868/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 869/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 870/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 871/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 872/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →