Cassazione Penale, Sentenza n. 31745/2026 del 21/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra tre gruppi di reati già giudicati separatamente: concorso esterno in associazione mafiosa, commesso nel 2017; reati in materia di stupefacenti, relativi a un'importazione dal Brasile realizzata tra il 2017 e il 2018; partecipazione ad associazione mafiosa e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, commessi dall'epoca antecedente e prossima all'anno 2000 fino al 2018. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso l'unicità del disegno criminoso, rilevando che i reati non risultavano programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio e che l'intervento dell'interessato in una controversia tra gruppi criminali era riconducibile a esigenze occasionali e contingenti. Aveva inoltre valorizzato il diverso contesto soggettivo dell'importazione di stupefacenti, alla quale partecipavano soggetti diversi dai componenti del clan mafioso. Con un unico articolato motivo, il ricorrente ha dedotto l'omessa considerazione degli elementi indicativi della continuazione: il medesimo contesto storico, l'identità delle finalità di rafforzamento del potere del clan sul territorio, l'omogeneità delle condotte e dei beni giuridici offesi, nonché la coincidenza dei luoghi di ideazione e realizzazione delle condotte, prevalentemente Roma e territori limitrofi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione, osservando che la continuazione richiede la prova di un programma criminoso unitario, originariamente deliberato e riferito a una serie individuata di reati nelle loro caratteristiche essenziali. La mera appartenenza a un'organizzazione criminale, la permanenza dei reati associativi, l'omogeneità delle condotte, la coincidenza territoriale o la generica riconducibilità delle condotte al medesimo contesto delinquenziale non sono sufficienti. Nel caso concreto, l'importazione di stupefacenti coinvolgeva soggetti diversi dai partecipi del clan mafioso, mentre il fatto oggetto della condanna per concorso esterno derivava da un intervento occasionale in una controversia tra gruppi criminali e non poteva essere considerato programmato al momento dell'ingresso nel sodalizio. La Corte ha inoltre sottolineato la differenza tra concorso esterno e partecipazione associativa.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
continuazione in sede esecutiva
Consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione tra reati giudicati con sentenze o decreti irrevocabili diversi, quando risulti l'unicità del disegno criminoso.
art. 416-bis c.p.
associazione di tipo mafioso
Rileva quale reato associativo rispetto al quale la continuazione con i reati-fine richiede la verifica della programmazione anticipata delle condotte e dell'unicità del momento deliberativo.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti
La continuazione con altri reati associativi o con reati-fine non deriva automaticamente dall'omogeneità del titolo di reato o dalla comune operatività criminale.
artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990
reati in materia di stupefacenti
La riconducibilità di un reato relativo agli stupefacenti a un programma criminoso unitario deve essere provata in concreto, non potendo desumersi dalla sola contiguità temporale o dal collegamento con un diverso sodalizio.
art. 616 c.p.p.
pagamento delle spese processuali
È stato applicato quale conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. richiede la prova di un unico programma criminoso, deliberato in origine per conseguire un determinato fine e comprendente una serie individuata di reati già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali.
- La mera serialità delle condotte illecite o l'esistenza di uno stile di vita orientato al crimine non integra l'unicità del disegno criminoso richiesta per la continuazione, costituendo piuttosto un parametro riferibile a istituti quali recidiva, abitualità, professionalità nel reato e tendenza a delinquere.
- Tra il reato associativo e i reati-fine la continuazione è configurabile solo se questi ultimi risultano programmati al momento in cui l'agente ha deliberato di entrare nel sodalizio; non è sufficiente che siano stati programmati al momento della costituzione dell'associazione né che siano stati commessi nel suo ambito operativo.
- Quando vengono in rilievo più reati associativi, la continuazione richiede un'indagine specifica sulla natura dei sodalizi, sulla loro concreta operatività, sulla continuità nel tempo, sulla contiguità temporale, sui programmi perseguiti e sulla composizione dei gruppi. Non bastano la permanenza dei reati associativi, l'omogeneità dei titoli di reato o la comune area territoriale.
- Nell'associazione di tipo mafioso, la variazione della compagine associativa, l'ingresso o l'uscita di sodali, l'estensione dell'attività a reati diversi o l'ampliamento territoriale non determinano da soli una discontinuità dell'organizzazione; per configurare un nuovo sodalizio occorre la prova di un diverso patto criminale oppure della definitiva cessazione del sodalizio originario per un evento traumatico generatore di discontinuità.
- La contiguità temporale o territoriale, l'identità delle finalità generiche, l'omogeneità delle condotte e la riconducibilità al medesimo contesto criminale costituiscono, isolatamente considerate, elementi insufficienti a dimostrare l'unicità del disegno criminoso quando emergano contesti soggettivi diversi o la natura occasionale e contingente di una delle condotte.
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