Sentenza n. 9871/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del decreto n. 71 del 16 marzo 2026 recante “Decreto provveditoriale di aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36” con il quale il Provveditorato ha disposto l’aggiudicazione della procedura “finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro per la fornitura, mediante approvvigionamento e consegna, di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per il “Servizio Vitto” dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti del Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise” - Lotto di gara n.3 LAZIO 3/45 - CIG: B839854E85, in favore della società Sirio S.r.l.; - di tutti i verbali di gara della commissione giudicatrice, nonché tutti gli atti relativi al sub-procedimento di verifica dell’anomalia; e per la declaratoria del diritto dell’odierna ricorrente a conseguire l’aggiudicazione della gara e dell’inefficacia del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, nonché per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 121, 122, 123 e 124 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 3/45 di una procedura aperta per la fornitura di derrate alimentari agli istituti penitenziari, nonché i verbali di gara e gli atti di verifica dell'anomalia dell'offerta
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata con 97,7524 punti contro i 100 punti dell'aggiudicataria, ha impugnato il decreto di aggiudicazione e gli atti presupposti, chiedendone l'annullamento, la declaratoria del proprio diritto all'aggiudicazione e l'inefficacia del contratto eventualmente stipulato. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023 per la mancata esclusione dell'aggiudicataria, a causa di una risoluzione contrattuale per inadempimento intervenuta nel 2017, e per la mancata esclusione dell'ausiliaria dell'aggiudicataria, in ragione di pregresse annotazioni ANAC e ulteriori vicende dichiarate. Ha censurato, inoltre, la verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, lamentando il difetto di motivazione del verbale conclusivo, la violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 e il difetto di istruttoria. La controinteressata ha eccepito l'inammissibilità della censura sull'anomalia per genericità, ai sensi dell'art. 40, comma 1, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, definendo il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., e ha compensato le spese. Quanto alla prima censura, ha ritenuto che il grave illecito professionale previsto dagli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del d.lgs. n. 36/2023 costituisca una causa di esclusione non automatica, subordinata a una valutazione concreta e motivata della stazione appaltante sull'affidabilità e integrità dell'operatore, sindacabile dal giudice soltanto per travisamento, macroscopici vizi motivazionali o assoluta irragionevolezza. La risoluzione del 2017 era comunque estranea al periodo triennale di rilevanza previsto dall'art. 96, comma 10, n. 3), decorrente dalla data del provvedimento risolutorio; pertanto, al momento della gara, l'aggiudicataria non era neppure tenuta a dichiararla. Il RUP aveva comunque svolto un'istruttoria completa, valorizzando la risalenza della vicenda, il decorso del termine triennale, l'archiviazione del procedimento penale collegato e l'assenza di ulteriori elementi negativi. Non era necessario esaminare misure di self-cleaning, poiché la stazione appaltante aveva escluso in radice la sussistenza di un grave illecito professionale attuale. Il TAR ha escluso anche la possibilità di ampliare il periodo di rilevanza in ragione della particolare natura della fornitura, in assenza di una base normativa, richiamando il principio di certezza delle regole di gara. Quanto all'ausiliaria, le vicende dichiarate risalivano al periodo 2017-2019; il soccorso istruttorio aveva accertato la cancellazione delle annotazioni ANAC, l'assenza di annotazioni nel triennio rilevante, l'assenza di penali significative, risoluzioni o interdittive recenti e la mancanza di esiti penali definitivi sfavorevoli. Anche sotto questo profilo, la valutazione di insussistenza del grave illecito è stata ritenuta adeguatamente istruita e motivata. Il TAR ha aggiunto che, anche ipotizzando una causa di esclusione non automatica dell'ausiliaria, non ne sarebbe derivata l'esclusione automatica dell'offerente, potendo essere autorizzata la sostituzione dell'ausiliaria ai sensi dell'art. 104, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023. La censura sulla verifica dell'anomalia è stata dichiarata inammissibile per genericità, poiché non indicava specifiche voci di costo irragionevolmente valutate né elementi concreti di inattendibilità. È stata comunque ritenuta infondata nel merito: la verifica dell'anomalia ha natura globale e sintetica, costituisce esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa e il suo esito è sindacabile solo per manifesta erroneità, irragionevolezza, errore fattuale o difetto di istruttoria tali da compromettere l'attendibilità complessiva dell'offerta. Nel caso concreto, il procedimento si era articolato in tre sedute, con richieste di chiarimenti sui costi delle materie prime, sul costo del lavoro, sull'applicazione del CCNL, sulle assenze fisiologiche, sulle spese generali e sui costi logistici. L'esito positivo era stato motivato anche per relationem mediante il richiamo alle giustificazioni, ritenute coerenti, sufficienti e idonee a dimostrare serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
Norme richiamate
art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa del decreto provveditoriale di aggiudicazione.
art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
Prevede la causa di esclusione non automatica relativa al grave illecito professionale.
art. 98, d.lgs. 36/2023
Richiede una valutazione concreta e motivata della sussistenza del grave illecito professionale, dell'incidenza sull'affidabilità e integrità dell'operatore e dell'adeguatezza dei mezzi di prova.
art. 96, comma 10, n. 3), d.lgs. 36/2023
per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto
Per le cause di esclusione non automatiche relative all'art. 95, comma 1, lett. e), il periodo di rilevanza decorre dalla commissione del fatto, individuata nella data del provvedimento risolutorio.
art. 96, comma 11, d.lgs. 36/2023
l'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio
Conferma che la decorrenza del periodo triennale non è differita dall'eventuale impugnazione del provvedimento.
art. 101, d.lgs. 36/2023
Consente il soccorso istruttorio, utilizzato per acquisire chiarimenti e verificare la situazione dell'ausiliaria.
art. 104, comma 6, d.lgs. 36/2023
Esclude l'automatismo espulsivo e consente, in presenza di una causa non automatica riferibile all'ausiliaria, la sostituzione dell'ausiliaria con altro soggetto qualificato.
art. 110, d.lgs. 36/2023
Disciplina la verifica dell'anomalia dell'offerta, svolta mediante un sub-procedimento articolato e in contraddittorio.
art. 107, comma 3, d.lgs. 36/2023
Richiamato per l'applicazione dell'inversione procedimentale nella gara.
art. 10, d.lgs. 36/2023
È richiamato quale fondamento del principio di certezza delle regole di gara, incompatibile con l'introduzione di ulteriori cause o periodi di esclusione non previsti dal Codice.
art. 40, comma 1, c.p.a.
Impone la specificità e precisione delle censure del ricorso; la violazione determina l'inammissibilità delle doglianze generiche.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando non sono necessari ulteriori approfondimenti istruttori.
artt. 121, 122, 123 e 124 c.p.a.
Richiamati nella domanda relativa all'inefficacia del contratto e alle conseguenze dell'annullamento dell'aggiudicazione.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza che il giudice ne ravvisasse la violazione.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi del nuovo Codice dei contratti pubblici, senza che il giudice ne ravvisasse la violazione.
Massime di principio
- Il grave illecito professionale previsto dagli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del d.lgs. n. 36/2023 costituisce una causa di esclusione non automatica: l'esclusione richiede una valutazione concreta e motivata della stazione appaltante sull'idoneità dei fatti a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'operatore, sulla base di elementi sufficienti e di adeguati mezzi di prova.
- Il periodo triennale di rilevanza delle cause di esclusione non automatiche relative al grave illecito professionale decorre dalla data di adozione del provvedimento risolutorio, quale momento di cristallizzazione formale della condotta, e non è differito dall'eventuale impugnazione del provvedimento.
- Quando la stazione appaltante esclude motivatamente la sussistenza attuale di un grave illecito professionale, non è tenuta a svolgere anche una valutazione delle misure di self-cleaning, che presuppongono l'accertamento positivo della causa di esclusione e servono a rimediare alle conseguenze dell'illecito.
- Il periodo temporale di rilevanza dei fatti rilevanti ai fini dell'esclusione non può essere ampliato in ragione della particolare natura o sensibilità dell'appalto in assenza di una specifica base normativa; la stazione appaltante non può introdurre parametri escludenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice dei contratti pubblici.
- La verifica dell'anomalia dell'offerta è una valutazione globale e sintetica di natura tecnico-discrezionale, volta ad accertare l'attendibilità complessiva dell'offerta e non a esaminare in modo atomistico ogni singola voce di costo. Il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta erroneità o irragionevolezza, errore fattuale o difetto di istruttoria tali da rendere palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta.
- In caso di esito positivo della verifica dell'anomalia, l'obbligo motivazionale può essere assolto anche mediante motivazione per relationem alle giustificazioni presentate dall'offerente, purché il procedimento istruttorio sia effettivo e non emergano elementi sintomatici di manifesta irragionevolezza o incongruenza.
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