Cassazione Civile, Ordinanza n. 15958/2026 del 24/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva confermato la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. della compravendita immobiliare, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un atto di compravendita, stipulato tra il debitore e il figlio, avente ad oggetto una pluralità di immobili. Alcuni creditori hanno agito per far dichiarare l'inefficacia dell'atto ex art. 2901 c.c., assumendo che la vendita avesse sottratto beni alla garanzia patrimoniale. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha proposto sette motivi: 1) ha contestato l'inammissibilità di un documento prodotto in appello per dimostrare il modesto valore di mercato del bene; 2) ha censurato l'ammissibilità dell'intervento in primo grado di una società cessionaria del credito, ritenuto tardivo; 3) ha dedotto l'inammissibilità dell'intervento della cessionaria ex art. 111 c.p.c., sostenendo che non fosse subentrata nel diritto controverso; 4) ha contestato l'eccezione di decadenza della domanda proposta da una banca intervenuta; 5) e 6) ha lamentato la violazione dell'art. 2901 c.c. per erroneo riconoscimento dell'eventus damni e della scientia fraudis dell'acquirente; 7) ha infine censurato la liquidazione delle spese di lite, ritenuta eccessiva e riferita anche a una parte che, a suo dire, aveva partecipato tardivamente al giudizio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha confermato la correttezza della valutazione sulla tardività del documento, l'ammissibilità dell'intervento del cessionario del credito, l'insussistenza di specifiche censure di legittimità sui motivi relativi all'art. 2901 c.c. e la correttezza della statuizione sulle spese, fondata anche sull'attività difensiva svolta dal cessionario intervenuto.
Norme richiamate
L'azione revocatoria è stata ritenuta correttamente accolta sulla base dell'eventus damni e della scientia fraudis, accertati in fatto dal giudice di merito e non sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
La produzione documentale in appello è stata dichiarata inammissibile perché diretta a contestare la consulenza tecnica e quindi da svolgere nel contraddittorio tecnico o nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia.
Il documento volto a criticare le conclusioni del c.t.u. avrebbe dovuto essere introdotto nel contraddittorio tecnico, salvo impossibilità della parte a produrlo tempestivamente.
La Corte ha ritenuto non fondata la doglianza sulla tardività dell'intervento della cessionaria, affermando in sostanza la possibilità del cessionario di partecipare al processo per tutelare il proprio diritto.
Il cessionario del credito, successore a titolo particolare nel diritto controverso, è legittimato a intervenire nel giudizio promosso dal cedente e a fare proprie le difese svolte dalla cedente.
La doglianza sulla decadenza per tardiva costituzione è stata ritenuta inammissibile e, comunque, infondata, poiché la parte si era costituita entro la prima udienza.
È stato ribadito che il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata: i motivi devono essere specifici e riconducibili a uno dei vizi tipici previsti dalla norma.
La censura sulle spese è stata respinta perché la liquidazione si fondava sulla legittima considerazione dell'attività difensiva delle parti costituite.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'entità della liquidazione delle spese, ma la censura è stata respinta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure che mirano soltanto a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio o del merito sono inammissibili, perché il sindacato di legittimità non consente un nuovo apprezzamento dei fatti.
- La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge richiede l'indicazione di un errore nell'individuazione o nell'interpretazione della norma astratta; se la doglianza investe solo la ricostruzione della fattispecie concreta o la valutazione delle prove, il motivo non è ammissibile come vizio di legge.
- In materia di azione revocatoria, l'eventus damni può essere desunto dalla significativa riduzione della garanzia patrimoniale del debitore e dalla conseguente difficoltà per i creditori di soddisfarsi sui beni residui.
- La scientia fraudis dell'acquirente può essere inferita da indici fattuali gravi e concordanti, quali il rapporto di stretta parentela tra le parti, il mantenimento di diritti reali in capo all'alienante e la destinazione del corrispettivo a esigenze note del debitore.
- Il cessionario del credito, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, può intervenire nel giudizio promosso dal cedente e assumere la posizione processuale necessaria a tutelare l'interesse sostanziale connesso al credito ceduto.
- Una produzione documentale in appello destinata a criticare il contenuto di una consulenza tecnica deve essere tempestiva e collocarsi nel contraddittorio tecnico o nella prima difesa utile successiva, salvo prova dell'impossibilità di produrla prima.
- La contestazione della liquidazione delle spese di lite è infondata quando il giudice abbia correttamente considerato l'attività processuale effettivamente svolta dalle parti costituite, anche se la loro presenza derivi da cessione del credito intervenuta in corso di causa.
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