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Sentenza

Sentenza n. 16725/2026 - Roma, Sezione 4

per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.

Giustizia amministrativa202610271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché durante il giudizio l'Amministrazione ha emanato il provvedimento richiesto, disponendo l'ingresso del ricorrente nel CAS San Vito. Ha compensato integralmente le spese di lite, in considerazione delle particolarità della vicenda. La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata riservata a separato provvedimento.

TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio sull'istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza dei richiedenti asilo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio delle Amministrazioni sull'istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza, presentata al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del d.lgs. n. 142 del 2015. Le Amministrazioni si sono costituite producendo il provvedimento che ha disposto l'ingresso del ricorrente presso il CAS San Vito, a San Vito Romano.

Norme richiamate

  • d.lgs. 142/2015

    Con il ricorso in esame la parte ricorrente ha agito avverso il silenzio serbato dalla resistente Amministrazione sull’istanza, dal medesimo presentata, di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015.

    La sentenza richiama il decreto legislativo come fonte del circuito nazionale di accoglienza, ma non ne enuncia una specifica interpretazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026, fissata con il decreto di accoglimento dell’istanza cautelare, la causa è passata in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a..

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto e soddisfa la pretesa sostanziale dedotta, viene meno la materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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