Sentenza n. 5030/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 867/2022, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda di accertamento e pagamento delle differenze tra indennità di missione maggiorata e indennità di marcia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti, militari dell’Esercito in servizio presso un reggimento genio guastatori, chiedevano l’accertamento della spettanza e la condanna al pagamento delle somme corrispondenti al trattamento economico di missione in territorio nazionale, comprensivo della maggiorazione per servizi isolati, anziché della minore indennità di marcia già corrisposta dall’Amministrazione. Sostenevano che gli uffici avessero qualificato come collettivi, e quindi remunerato con indennità di marcia, servizi in realtà individuali o svolti da drappelli inferiori a dieci militari, eventualmente aggregando personale di altri reparti al solo fine di raggiungere il numero minimo. In appello hanno dedotto motivazione incongrua, insufficiente e contraddittoria della sentenza, violazione delle regole sull’onere della prova, adempimento solo parziale dell’istruttoria disposta dal TAR e necessità che fosse l’Amministrazione a provare i presupposti della costituzione del drappello. Hanno inoltre sostenuto che la natura individuale delle missioni risultasse dall’emissione di fogli di viaggio singoli e hanno reiterato l’istanza di acquisizione della documentazione relativa a ciascuna missione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la pretesa azionata riguardasse un diritto soggettivo e che, pertanto, l’onere della prova gravasse integralmente sui militari, senza attenuazioni derivanti dal principio dispositivo del giudizio amministrativo. Gli appellanti avrebbero dovuto dimostrare, per ciascuna missione, lo svolgimento di un servizio individuale o in drappello inferiore a dieci uomini, presupposto per il riconoscimento del trattamento richiesto. Tale prova non è stata fornita: i prospetti riepilogativi erano atti di parte; la documentazione riguardava soltanto uno degli appellanti; alcuni fogli di viaggio attestavano invece la natura collettiva del servizio, la partecipazione di almeno dieci militari e la spettanza dell’indennità di marcia. L’assenza di annotazioni contestative sui fogli sottoscritti dai militari e l’indicazione, in uno dei documenti, dello schieramento di un plotone corroboravano la qualificazione amministrativa del servizio. L’eventuale uso di un modulo diverso da quello previsto per le missioni collettive è stato considerato una mera irregolarità formale, non decisiva. L’istanza istruttoria è stata respinta perché non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla parte. Il Collegio non ha esaminato la questione interpretativa relativa alla possibilità di comporre il drappello con militari appartenenti a reparti diversi, ritenendola non rilevante in assenza della prova delle concrete modalità delle missioni; inoltre, la nota amministrativa che prospettava tale possibilità non era stata tempestivamente impugnata. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8 l. 23 marzo 1983, n. 78
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 8 ore, spetta l'indennità supplementare di marcia nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e alla anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella
L’indennità di marcia presuppone un servizio collettivo svolto in drappelli di almeno dieci uomini, oltre agli ulteriori requisiti previsti dalla disposizione.
art. 11, comma 17, d.P.R. 16 aprile 2009, n. 52
Al personale inviato in missione ed accasermato in strutture militari o civili convenzionate, con vitto ed alloggio a carico dell'amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, compete una maggiorazione della quota di diaria giornaliera spettante di euro 17,00, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. La presente disposizione non si applica al personale frequentatore di corsi
La maggiorazione spetta al personale inviato in missione e accasermato alle condizioni previste dalla norma, salvo l’esclusione per i frequentatori di corsi.
art. 7, comma 6, d.P.R. 11 settembre 2007, n. 171
È indicato dagli appellanti quale fondamento della disciplina dell’indennità di missione maggiorata per servizi isolati; la sentenza non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.
principio dispositivo nel giudizio amministrativo
Quando la domanda riguarda un diritto soggettivo, l’onere della prova grava integralmente su chi fa valere la pretesa e non è attenuato dal principio dispositivo proprio del giudizio amministrativo di legittimità.
Massime di principio
- Quando la domanda proposta davanti al giudice amministrativo riguarda l’accertamento di un diritto soggettivo patrimoniale, il ricorrente deve provare integralmente i fatti costitutivi della pretesa; il principio dispositivo del giudizio amministrativo di legittimità non attenua tale onere.
- Il militare che chieda differenze retributive tra indennità di missione e indennità di marcia deve dimostrare, con riferimento alle singole missioni, che il servizio non era collettivo o che il drappello era composto da meno di dieci militari, quando l’Amministrazione abbia già qualificato il servizio come collettivo e corrisposto l’indennità di marcia.
- La richiesta di acquisizione d’ufficio della documentazione amministrativa non può sostituire l’assolvimento dell’onere della prova gravante sul ricorrente in una controversia relativa a un diritto soggettivo.
- La sottoscrizione del foglio di viaggio da parte del militare, senza specifiche contestazioni sulla natura del servizio o riserve circa il trattamento economico, unitamente all’attestazione del comandante sulla partecipazione di almeno dieci militari, costituisce elemento valutabile contro la tesi della natura individuale della missione.
- L’utilizzo di un modulo diverso da quello previsto per le missioni collettive integra, di per sé, una mera irregolarità formale e non dimostra l’insussistenza dei presupposti sostanziali dell’indennità di marcia.
- Una questione interpretativa relativa ai requisiti di composizione del drappello non deve essere esaminata quando il ricorrente non abbia previamente provato, in concreto, le modalità di svolgimento delle missioni da cui dipende la spettanza del trattamento economico richiesto.
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