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Sentenza

Sentenza n. 1258/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’eseguire la sentenza del giudice del lavoro che riconosceva il beneficio di 500 euro per l’anno scolastico 2021/2022 tramite Carta del docente, oltre agli accessori e alle spese liquidate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 247/2025 del giudice del lavoro, notificata al Ministero il 25 febbraio 2026 e passata in giudicato, che le riconosceva per l’anno scolastico 2021/2022 il beneficio di 500 euro tramite Carta del docente, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo, e poneva a carico del Ministero le spese del giudizio. Deduceva che, nonostante la notifica del titolo, l’Amministrazione non aveva adempiuto e che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Chiedeva l’ordine di dare esecuzione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: ha verificato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero il 25 febbraio 2026 e che, al momento della proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine di 120 giorni. Il Ministero non ha allegato né provato l’adempimento delle obbligazioni relative al beneficio della Carta del docente; i documenti depositati riguardavano soltanto la liquidazione e il pagamento delle spese legali al difensore antistatario e sono stati ritenuti inconferenti rispetto all’obbligo principale. Ha quindi ordinato al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte; il commissario può ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio e non riceve compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    La ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Oristano - Sezione Lavoro, n. 247 dell’8 ottobre 2025, pronunciata all’esito del procedimento R.G. n. 313/2025, con la quale è stato statuito, per quanto d’interesse

    La tutela di ottemperanza è stata utilizzata per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario del lavoro.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997.

    Per procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione statale occorre che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996

    Il commissario ad acta potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente nei capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996 e relativi decreti attuativi.

    In caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, il commissario ad acta può utilizzare il pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • L’ottemperanza può essere esperita per conseguire l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario; per i titoli esecutivi di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali, la tutela presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
  • Accertati il giudicato e il mancato adempimento dell’obbligazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale persistente inottemperanza, fissando il termine per il suo intervento.
  • In caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati al pagamento, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • La prova del pagamento delle sole spese legali liquidate nel giudizio di cognizione non dimostra l’adempimento dell’obbligazione principale oggetto del giudicato, quando questa consiste nell’erogazione del beneficio economico riconosciuto al ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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