Cassazione Penale, Sentenza n. 20304/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Amarandei impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava la condanna del Tribunale di Roma per furto pluriaggravato in concorso (fatto del 07/11/2006). Il ricorrente denunciava varie violazioni di norme penali e procedurali (artt. 157, 159 c.p.; artt. 192, commi 1-3; art. 530 co.2; art. 533 co.1; art. 546 co.1 lett. e) c.p.p.; artt. 62-bis, 132, 133 c.p.) oltre a carenza e contraddittorietà della motivazione e manifesta illogicità delle decisioni di merito.
La decisione
La Corte di legittimità ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 comma 1 c.p.p., l'intervenuta causa estintiva del reato per prescrizione. Ha ritenuto superfluo approfondire le eccezioni dedotte dal ricorrente e ha richiamato orientamenti di legittimità secondo cui la presenza di una causa di estinzione del reato rende ininfluenti eventuali nullità. Non ricorrendo i presupposti per pronunciare un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen. (comma 1)
Permette alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio e dichiarare l'intervenuta causa di non punibilità (estinzione per prescrizione). Applicato per dichiarare estinto il reato e annullare senza rinvio.
art. 129 cod. proc. pen. (comma 2)
Prevede la pronuncia di assoluzione di merito solo se le circostanze ne impongono l'evidente necessità; la Corte ha ritenuto che tali condizioni non ricorressero nel caso concreto.
artt. 157 e 159 cod. pen.
Richiamati dal ricorrente come presunte violazioni; la Corte di legittimità non ha esaminato nel merito tali censure perché il reato risultava estinto per prescrizione.
artt. 192 commi 1,2,3; art. 530 co.2; art. 533 co.1; art. 546 co.1 lett. e) cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dal ricorrente per contestare varie nullità e violazioni procedurali; la Corte ha ritenuto irrilevanti tali questioni fronteggiate dall'intervenuta prescrizione.
artt. 62-bis, 132, 133 cod. pen.
Norme sostanziali e di determinazione della pena richiamate dal ricorrente; anch'esse non sono state valutate nel merito in ragione dell'estinzione del reato.
Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001 (Cremonese) e Sez. U, n. 35490 del 28.05.2009 (Tettamanti)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che, ove sussista una causa di estinzione del reato, le nullità non inficiano l'esito e l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con l'immediata efficacia della causa estintiva.
Massime di principio
- Se dal calcolo dei termini risulta intervenuta la prescrizione, la Corte di cassazione può rilevarla d'ufficio e dichiarare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., annullando la sentenza senza rinvio.
- La presenza di una causa estintiva (es. prescrizione) rende irrilevanti, ai fini della decisione di legittimità, eventuali nullità o vizi processuali denunciati dalla parte.
- L'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p. è effettuabile solo quando le circostanze rendono manifesta l'obbligatorietà dell'assoluzione; in mancanza, si dichiara l'estinzione del reato senza assumere definitivamente la veste di merito sull'accertamento dei fatti.
- In casi simili è cruciale verificare e computare correttamente i termini di prescrizione prima di approfondire questioni processuali: l'estinzione per prescrizione può determinare l'esito del ricorso indipendentemente dalla fondatezza delle censure sostanziali o procedurali.
- La rilevabilità d'ufficio della prescrizione in Cassazione può favorire il ricorrente anche quando il ricorso contenga molteplici profili di inammissibilità o vizi: non sempre è necessario che tutte le censure siano esaminate se sussiste l'estinzione del reato.
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