Cassazione Penale, Sentenza n. 45721/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello sostenendo che la Corte territoriale avesse escluso la sussumibilità nella fattispecie di "lieve entità" (art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 5) motivando solo sul dato quantitativo, sulle modalità di detenzione e sul denaro sequestrato, e non avendo valutato adeguatamente il dato qualitativo e le modalità di occultamento che, a suo dire, avrebbero dimostrato l'assenza di un'organizzazione e di un rilevante inserimento nel mercato dello spaccio
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo ricorrente fosse in gran parte la ripetizione delle doglianze già dedotte e respinte in appello e, in ogni caso, costituisse in massima parte doglianze in fatto non proponibili in sede di legittimità per mancato confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre ritenuto che il giudice di merito avesse compiuto una valutazione complessiva conforme alla giurisprudenza, tenendo conto del peso lordo della cocaina (87,8 g), del principio attivo (43%-49%, corrispondente a 36,758 g di cocaina), del numero di dosi ricavabili (245) e della presenza di strumenti per pesatura e confezionamento, nonché delle modalità di occultamento (stupefacente nascosto nella struttura interna di un casco). Per questi motivi la Corte ha confermato l'esclusione della "lieve entità" e ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
comma 5 (fattispecie di "lieve entità")
La norma richiede una valutazione complessiva dei parametri indicati per accertare la minima offensività. La giurisprudenza ammette che anche un solo parametro, se preponderante, possa escludere la "lieve entità"; nel caso di specie il giudice di merito ha considerato quantità, principio attivo, numero di dosi e strumenti di confezionamento per escludere la riduzione
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale che limita la motivazione del ricorso di cassazione ai termini necessari; la Corte osserva che il ricorso è enunciato nei limiti di tale disposizione
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La norma segnala l'inammissibilità dei motivi che consistono in doglianze di fatto non sindacabili in cassazione; la Corte ha ritenuto che parte della censura fosse proprio una rinnovata valutazione probatoria e quindi inammissibile ai sensi di questo articolo
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'obbligo di pagamento alla cassa delle ammende in caso di condanna alle spese; la Corte ha applicato tale disposizione per infliggere la sanzione pecuniaria di euro 3.000
Massime di principio
- In tema di art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (comma 5), il giudice di merito deve effettuare una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla norma (quantità, qualità della sostanza, modalità di detenzione/occultamento, strumenti per il confezionamento, finalità) ma anche un singolo elemento, se ritenuto preponderante, può essere sufficiente ad escludere la "lieve entità"
- La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione in fatto: le doglianze che si risolvono nella mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o in critiche non argomentate alla motivazione di merito sono inammissibili (art. 606 c.p.p.)
- Per essere ammissibile il motivo in cassazione deve svolgere una critica specifica e argomentata rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la reiterazione di doglianze già esaminate in appello senza un confronto puntuale con la motivazione è causa di inammissibilità
- Quantitativi della sostanza, percentuale del principio attivo, numero potenziale di dosi e presenza di strumenti per il confezionamento sono elementi considerati concretamente rilevanti per escludere la riduzione per "lieve entità"
- In situazioni analoghe, il difensore dovrà: (a) fornire una critica motivata e puntuale della motivazione di merito (non limitarsi a ribadire i fatti), (b) dimostrare in che modo la valutazione dei parametri è errata sulla base di elementi specifici e non meramente prospettare una diversa lettura dei fatti, e (c) evitare di sollevare in cassazione censure esclusivamente probatorie o di fatto non suscettibili di sindacato in sede di legittimità
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