Sentenza n. 874/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4821/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 30/10/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4821/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere euro 2.000,00 a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni statali. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata l'esistenza di un giudicato esecutivo e l'inadempimento dell'Amministrazione, non adeguatamente contestato. Ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detraendo eventuali importi già versati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso nei limiti previsti dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore non sono vincolanti per l'Amministrazione quanto all'esatta determinazione del capitale residuo e degli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere verificate sulla base del giudicato e della legge. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di 120 giorni dall'investitura e i poteri necessari per determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti contabili occorrenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione esecutiva per il pagamento di somme di denaro.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Costituiscono i parametri per verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi unilateralmente prodotti dal creditore vincolino l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarino antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano, nel processo amministrativo, la disciplina delle spese di lite e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Rileva per l'onere del contributo unificato eventualmente dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro ha natura esecutiva e non costitutiva: il giudice deve consentire il soddisfacimento del diritto già accertato dal titolo, senza modificarne l'oggetto o riconoscere un credito diverso.
- Quando il giudicato è stato notificato all'amministrazione debitrice ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali, l'inerzia dell'amministrazione legittima la proposizione del ricorso per ottemperanza e la pronuncia di inottemperanza.
- L'ordine di ottemperanza deve riferirsi alle somme effettivamente dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già pagato; i conteggi del creditore non vincolano l'amministrazione per la determinazione del capitale residuo, degli interessi, della loro misura e decorrenza, che devono essere verificati secondo il giudicato e la legge.
- In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l'esercizio delle sue funzioni all'istanza del creditore e conferendogli i poteri necessari per adottare gli atti contabili indispensabili all'esecuzione.
- Non è dovuto un compenso al commissario ad acta quando l'attività esecutiva rientra nei suoi compiti istituzionali.
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