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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15110/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza della querela relativamente ai reati contestati (furto di energia elettrica per alterazione del circuito del contatore, fatti verificatisi a Pachino in epoca prossima al 6.07.2017, contestati ai sensi degli artt. 624 e 625 c.p.). In dibattimento il Pubblico ministero aveva chiesto la contestazione suppletiva della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. (energia qualificata bene destinato a pubblico servizio), che rendeva la procedibilità d'ufficio. Il Tribunale ha ritenuto tardiva tale contestazione suppletiva e, ritenuta mancante la querela nei termini dopo la riforma, ha dichiarato l'improcedibilità ex art.129 c.p.p. Il Procuratore deduce che il giudice ha illegittimamente precluso il potere-dovere del PM di effettuare la contestazione suppletiva (art.516 e 517 c.p.p.), che può essere fatta fino alla chiusura del dibattimento e che non richiede autorizzazione del giudice, e che la tardività della querela non poteva impedire al PM di adeguare l'imputazione in dibattimento.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il giudice del dibattimento non poteva precludere al Pubblico ministero l'esercizio del potere di contestazione suppletiva ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p., ne' decideva autonomamente sulla tardività invocata per negare l'azione penale prima di consentire la modifica dell'imputazione e il contraddittorio previsto dall'art.519 c.p.p. La decisione del Tribunale è stata dichiarata affetta da nullità assoluta di ordine generale (richiamati artt.178 e 179 c.p.p.) perché limitativa illegittima dell'esercizio dell'azione penale. La Corte ha annullato la pronuncia impugnata (il ricorso è stato ritenuto fondato) e ha disposto che il giudice del merito si pronunci sulla imputazione così come legittimamente integrata dal PM, dopo aver garantito il termine e le garanzie difensive di cui all'art.519 c.p.p. (la sentenza impugnata non poteva rimanere ancorata all'imputazione originaria quando il PM aveva validamente effettuato la contestazione suppletiva).

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che impone la declaratoria immediata di cause di non punibilità ma non autorizza il giudice a pronunciarsi de plano impedendo il contraddittorio quando è in corso la possibilità di contestazione suppletiva da parte del PM

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Disciplina la modifica dell'imputazione nel dibattimento; interpreta come potere del PM di adeguare l'accusa nel corso del dibattimento per garantire correlazione tra accusa e sentenza

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Riguarda la contestazione della circostanza aggravante o del reato concorrente in dibattimento; la Corte ha affermato che il PM può contestare la circostanza aggravante anche senza consenso dell'imputato o autorizzazione del giudice e fino alla chiusura dell'istruzione dibattimentale

  • art. 518 cod. proc. pen.

    Disciplina la contestazione di un fatto nuovo e prevede l'intervento autorizzatorio del presidente; distinto dall'art.517 che non attribuisce tale potere al giudice

  • art. 519 cod. proc. pen.

    Garantisce all'imputato, in caso di contestazione suppletiva diversa dalla recidiva, il diritto a un termine per preparare la difesa; la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di concedere tale termine

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Principio di correlazione tra imputazione e sentenza; impone che il giudice decida sulla imputazione effettivamente contestata

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Nullità di ordine generale; la Corte ha ravvisato nullità relative ai limiti nell'esercizio dell'azione penale e nella formulazione dell'imputazione

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Collegato all'art.178; riguarda l'esercizio dell'azione penale e le nullità che ne derivano se il giudice impedisce il corretto contraddittorio

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Norma sulle conseguenze dell'annullamento in Cassazione; richiamata in relazione agli effetti dell'annullamento della sentenza impugnata

  • art. 624 e art. 625 c.p.

    Art.624 relativo al furto; art.625 prevede circostanze aggravanti e specifica la n.7 (bene destinato a pubblico servizio). La contestazione della n.7 muta il regime di procedibilità rendendolo d'ufficio

  • art. 112 Cost.

    Richiamato per l'obbligatorietà dell'azione penale quale presupposto del potere-dovere del PM di esercitare la contestazione suppletiva

  • Sentenza Corte Costituzionale 9 luglio 2015 n.139

    Rilevata nella motivazione: dichiara profili di illegittimità collegati all'impossibilità per l'imputato di chiedere riti alternativi in caso di contestazione tardiva di aggravanti, e sottolinea che la contestazione tardiva può mutare significativamente il quadro processuale

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. U. Barbagallo, Sez. U. Domingo, ecc.)

    La Corte richiama orientamenti consolidati che ammettono la contestazione suppletiva in dibattimento anche sulla base di elementi preesistenti alle indagini e ribadiscono l'assenza di limiti temporali rigidi all'esercizio di tale potere da parte del PM

Massime di principio

  • Il Pubblico ministero può proporre in dibattimento la contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circostanza aggravante (artt.516-517 c.p.p.) fino alla chiusura dell'istruzione dibattimentale; il giudice non può preventivamente impedirla né sostituirsi al PM nella valutazione di ammissibilità.
  • Se la contestazione suppletiva modifica la procedibilità del reato (ad esempio rendendolo d'ufficio perché ricorre una aggravante che qualifica il bene come pubblico servizio), il giudice deve decidere sulla imputazione così come integrata dopo aver garantito il contraddittorio e il termine difensivo previsto dall'art.519 c.p.p.
  • L'art.129 c.p.p. e il principio del favor rei non autorizzano il giudice a pronunciarsi de plano su improcedibilità quando il PM ha validamente esercitato il potere di modificare l'imputazione in dibattimento; il requisito dell'immediatezza non può sottrarre al contraddittorio temi decisivi per il giudizio.
  • La negazione da parte del giudice della possibilità per il PM di effettuare la contestazione suppletiva può integrare una nullità assoluta di ordine generale (artt.178-179 c.p.p.) e legittima il ricorso per Cassazione del Pubblico ministero.
  • In casi analoghi, la difesa potrà chiedere i termini e le garanzie previsti dall'art.519 c.p.p.; il PM che intenda integrare l'imputazione dovrebbe formulare la contestazione suppletiva nel primo segmento processuale utile e il giudice deve riaprire il contraddittorio prima di decidere.

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