Cassazione Penale, Ordinanza n. 33258/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo di impugnazione era formulato in modo generico e non conteneva l'indicazione specifica delle censure, delle ragioni di diritto e degli elementi fattuali necessari. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per la violazione dell'art. 187, comma 8, del codice della strada. Il motivo dedotto in appello era indicato come "manifesta illogicità della sentenza", ma la Corte ha rilevato che l'impugnazione era priva delle specifiche ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno della censura, quindi carente del requisito di specificità richiesto dall'art. 581 c.p.p.
Norme richiamate
art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
È la disposizione incriminatrice contestata nel giudizio di merito; il testo non consente di ricavare oltre il mero richiamo formale al reato.
art. 581 c.p.p.
L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con l'indicazione puntuale delle censure proposte e dei relativi supporti in fatto e in diritto; la genericità comporta inammissibilità.
art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
È richiamato solo per evidenziare l'introduzione del comma 1-bis dell'art. 581 c.p.p., che ha rafforzato l'esigenza di specificità dell'impugnazione.
legge 23 giugno 2017, n. 103
È richiamata come intervento normativo che aveva già rafforzato, prima della riforma del 2022, i requisiti di contenuto dell'atto di impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità l'impugnazione è inammissibile quando i motivi siano formulati in modo generico, senza l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la censura.
- Il requisito di specificità dei motivi di impugnazione è autonomamente rilevante e costituisce presidio della funzione selettiva del controllo di cassazione.
- La deduzione di una mera "manifesta illogicità" della decisione non è sufficiente se non è accompagnata da un confronto puntuale con la motivazione impugnata e con gli specifici passaggi censurati.
- La riforma dell'art. 581 c.p.p. ha rafforzato un principio già presente nell'ordinamento: l'atto di impugnazione deve essere autosufficiente quanto al contenuto critico essenziale.
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