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Sentenza

Sentenza n. 4041/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento per accertamento e declaratoria previa tutela cautelare monocratica dell’obbligo di provvedere alla fissazione di un appuntamento volto alla formalizzazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio, relativamente al silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, a seguito della manifestazione della volontà di richiedere il predetto visto; con ordine all’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, in via cautelare monocratica, di provvedere alla fissazione di un appuntamento all’uopo in un termine utile a consentire al ricorrente di iniziare la regolare frequenza del corso universitario, che prenderà avvio il 22 settembre.

Giustizia amministrativa202510420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto d’ingresso per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, cittadino pakistano, ha agito per accertare l’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione, lamentando il rifiuto di concedere un appuntamento presso l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, necessario per formalizzare la domanda di visto d’ingresso in Italia per motivi di studio, dopo la preiscrizione universitaria. Era stata chiesta anche una tutela cautelare monocratica, con ordine all’Ambasciata di fissare l’appuntamento in tempo utile per l’inizio del corso universitario. Nelle more del giudizio, l’appuntamento è stato concesso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’amministrazione aveva ottenuto il risultato sollecitato con l’istanza a provvedere: il ricorrente era stato posto in condizione di inoltrare la domanda di rilascio del visto. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito la legittimità dell’inerzia, essendo venuto meno l’interesse alla decisione sulla domanda proposta. Le spese di lite sono state compensate, in ragione delle eccezionali circostanze connesse all’ingente flusso di domande affrontato dall’Ambasciata in Pakistan e al conseguente contenzioso.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nelle more del giudizio instaurato contro l’inerzia amministrativa, l’amministrazione adotta il comportamento richiesto e pone il ricorrente nella concreta condizione di conseguire il risultato oggetto dell’istanza a provvedere.
  • Nel giudizio promosso per ottenere la fissazione di un appuntamento necessario alla formalizzazione di una domanda amministrativa, la concessione dell’appuntamento nelle more del processo soddisfa la pretesa azionata e determina la cessazione della materia del contendere, senza necessità di decidere nel merito l’illegittimità dell’inerzia originaria.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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