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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23834/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello per l'impossessamento di una bicicletta sottratta da un cortile pertinente all'abitazione della persona offesa, ha proposto ricorso per cassazione articolando due censure. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 545-bis c.p.p., sostenendo che il tribunale non avrebbe richiesto la disponibilità dell'imputato all'applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva e che la sentenza sarebbe carente di motivazione sul diniego della sostituzione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 624-bis c.p., affermando che il cortile, essendo accessibile da un cancello aperto e privo di segni di effrazione, non potesse qualificarsi come luogo di privata dimora; secondo la difesa, la condotta andrebbe quindi ricondotta al furto aggravato ex artt. 624 e 625 n. 7 c.p., con diversa procedibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'avviso di cui all'art. 545-bis c.p.p. presuppone una valutazione giudiziale positiva sulla praticabilità della sanzione sostitutiva e non deve essere dato quando il giudice non ravvisi le condizioni per la sostituzione; ha inoltre rilevato che la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva deve provenire dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale, requisito mancante nel caso concreto. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la qualificazione del cortile quale area pertinenziale dell'abitazione si colloca nel solco della giurisprudenza di legittimità e che le doglianze della difesa si risolvono in una diversa lettura del fatto, inammissibile in sede di legittimità. La condanna per furto in abitazione è dunque rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 545-bis c.p.p.

    L'avviso alle parti in tema di sanzioni sostitutive è dovuto solo quando il giudice ravvisi le condizioni per la sostituzione; se tali condizioni non emergono, l'omissione dell'avviso non determina nullità.

  • art. 53 l. 689/1981

    La sostituzione della pena detentiva breve è rimessa a valutazione discrezionale del giudice, da compiere secondo i criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 58 l. 689/1981

    La disciplina vigente continua a subordinare l'applicazione della sanzione sostitutiva a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri dell'art. 133 c.p.

  • art. 598-bis, comma 4-bis, c.p.p.

    La richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva deve essere veicolata tramite i motivi di appello ed espressa dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale.

  • art. 132 c.p.

    La valutazione sulla concedibilità della sanzione sostitutiva deve essere fondata sui presupposti che ne consentono l'applicazione, richiamati anche nei motivi di impugnazione.

  • art. 624-bis c.p.

    Il furto in abitazione può ricorrere anche quando la sottrazione avvenga in un'area pertinenziale dell'abitazione, quale il cortile, se sussistono i requisiti del vincolo pertinenziale.

  • artt. 624 e 625 n. 7 c.p.

    La difesa ha invocato la riqualificazione del fatto come furto aggravato; la Corte ha però escluso tale ricostruzione valorizzando la pertinenzialità del luogo.

  • art. 133 c.p.

    Il giudizio sulla sostituzione della pena deve considerare le modalità del fatto e la personalità del condannato.

Massime di principio

  • In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a formulare l'avviso di cui all'art. 545-bis c.p.p. quando, in base alla valutazione discrezionale ex art. 133 c.p., ritenga insussistenti le condizioni per la sostituzione.
  • La richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva non può essere desunta in modo implicito dalla sola deduzione di un errore processuale: essa deve essere specificamente proposta dall'imputato o da difensore munito di procura speciale, nei modi e nei termini previsti dall'impugnazione.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una rivalutazione del fatto quando la censura investe la qualificazione del luogo come privata dimora o area pertinenziale e la motivazione della sentenza d'appello si fonda su un accertamento di merito non manifestamente illogico.
  • Ai fini del furto in abitazione, il cortile o altra area esterna pertinenziale dell'abitazione può integrare il luogo protetto dalla norma quando vi sia contiguità funzionale e rapporto di pertinenza con l'immobile principale.
  • La nozione di pertinenza rilevante per il furto in abitazione richiede sia un collegamento oggettivo di servizio o utilità con il bene principale sia l'appartenenza dei beni al medesimo soggetto o comunque il riconoscimento del nesso pertinenziale nell'ambito della tutela domiciliare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processualeOnere della prova

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