Corte di giustizia, Sentenza C-458/24
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 marzo 2026. — DO contro Bundesrepublik Deutschland. — Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 3, paragrafo 2 – Articolo 29 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale – Sospensione, da parte dello Stato membro competente, della presa e della ripresa in carico dei richiedenti asilo – Direttiva (UE) 2013/32 – Articolo 33 – Domande inammissibili. — Causa C-458/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che il sistema Dublino non prevede una "condizione implicita" di disponibilità dello Stato membro competente a prendere in carico il richiedente. Il rimedio alla sospensione unilaterale dei trasferimenti non è lo spostamento immediato della competenza per effetto dell’articolo 3, paragrafo 2, ma il trasferimento automatico della competenza allo Stato richiedente alla scadenza del termine di sei mesi dell’articolo 29. La domanda di asilo non può inoltre essere respinta come inammissibile per il solo rifiuto dello Stato competente di cooperare.
Regolamento Dublino III: effetti della sospensione unilaterale, da parte dello Stato membro competente, delle prese/riprese in carico e inammissibilità della domanda di asilo
La questione giuridica
Se, quando lo Stato membro designato come competente ai sensi del regolamento Dublino III sospende unilateralmente le prese e riprese in carico dei richiedenti asilo, lo Stato membro che ha avviato la determinazione debba proseguire l’esame dei criteri del capo III e diventi competente anche in assenza di carenze sistemiche ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2; se la domanda possa essere dichiarata inammissibile ex articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 per il solo fatto che lo Stato competente non sia disposto a prendere in carico; e, in via connessa, se il rifiuto dello Stato competente violi diritti soggettivi e consenta un ricorso effettivo ex articolo 27, paragrafo 1, del regolamento.
Principio di diritto
La Corte afferma che la sospensione unilaterale, da parte dello Stato membro inizialmente competente, delle prese e riprese in carico dei richiedenti asilo non fa scattare, di per sé, il meccanismo dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III: lo Stato membro che ha avviato la determinazione non deve proseguire oltre i criteri del capo III né diventa competente in assenza di carenze sistemiche e di rischio di trattamento inumano o degradante. Tuttavia, se il trasferimento non è eseguito entro il termine di sei mesi dell’articolo 29, la competenza passa ipso iure allo Stato membro richiedente, anche quando l’omessa esecuzione dipenda dal rifiuto unilaterale dello Stato inizialmente competente. Inoltre, l’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 non consente di dichiarare inammissibile la domanda solo perché lo Stato competente non intenda prendere o riprendere in carico il richiedente.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 3, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 18, regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 22, regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 26, regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 27, regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 29, regolamento (UE) n. 604/2013
- Regolamento (CE) n. 1560/2003
- Direttiva 2013/32/UE
- Articolo 33, direttiva 2013/32/UE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 4
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 18
- Direttiva 2011/95/UE
Regolamento Dublino III: sospensione unilaterale delle prese e riprese in carico e effetti sulla competenza
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Sigmaringen nell’ambito di una controversia tra un cittadino siriano e la Repubblica federale di Germania, relativa al rigetto di una domanda di asilo e all’ordine di allontanamento verso l’Italia. Il caso consente alla Corte di precisare come operano gli articoli 3, 27 e 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 quando lo Stato membro individuato come competente sospenda unilateralmente, in via generale, le prese e le riprese in carico.
Fatti e procedimento principale
DO ha presentato domanda di asilo in Germania. Dalle informazioni Eurodac è emerso che lo Stato membro competente, in base ai criteri Dublino, era l’Italia. La Germania ha quindi formulato una richiesta di presa in carico, non riscontrata dalle autorità italiane, che si sono così considerate avere accettato la richiesta per effetto dell’articolo 22, paragrafo 7, del regolamento Dublino III.
L’Ufficio federale tedesco ha respinto la domanda come inammissibile e ha disposto il trasferimento verso l’Italia. Il giudice del rinvio ha però rilevato che, secondo circolari italiane del dicembre 2022, l’Italia non avrebbe più accettato, salvo eccezioni, trasferimenti Dublino verso il proprio territorio. Da qui i dubbi sulla competenza, sull’ammissibilità della domanda e sull’esistenza di un possibile rimedio giurisdizionale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza:
- se lo Stato membro che determina la competenza debba proseguire l’esame dei criteri del capo III e diventi esso stesso competente quando lo Stato designato rifiuti in generale le prese in carico;
- se ciò valga anche in assenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dello Stato designato;
- se l’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 consenta di dichiarare inammissibile la domanda per il solo fatto che lo Stato competente non sia disposto a prendere o riprendere in carico il richiedente;
- se il rifiuto dello Stato competente violi diritti soggettivi e apra un rimedio ex articolo 27, paragrafo 1, del regolamento.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, che disciplina l’ipotesi di impossibilità di trasferimento verso lo Stato membro competente in presenza di carenze sistemiche e di rischio ai sensi dell’articolo 4 della Carta;
- l’articolo 27 del regolamento, sul ricorso effettivo contro la decisione di trasferimento;
- l’articolo 29 del regolamento, che stabilisce il termine di sei mesi per l’esecuzione del trasferimento e la conseguenza del mancato trasferimento, cioè il trasferimento della competenza allo Stato membro richiedente;
- l’articolo 33 della direttiva 2013/32, che elenca tassativamente i casi di inammissibilità;
- l’articolo 8 e l’articolo 9 del regolamento di esecuzione n. 1560/2003, sulla cooperazione e sui ritardi del trasferimento.
Ragionamento della Corte sulle prime due questioni
La Corte ricorda che l’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III opera solo se ricorrono cumulativamente due condizioni:
- esistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo o nelle condizioni di accoglienza;
- rischio che tali carenze espongano il richiedente a trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della Carta.
La mera sospensione unilaterale delle prese e riprese in carico non basta a integrare carenze sistemiche. In assenza di altri elementi, quindi, lo Stato membro che ha avviato la determinazione non deve proseguire l’esame dei criteri del capo III né diventa competente ex articolo 3, paragrafo 2, terzo comma.
La Corte esclude inoltre che esista una condizione non scritta secondo cui lo Stato membro competente debba essere "disposto" a cooperare. Una simile lettura non trova base nel testo del regolamento, contrasterebbe con l’obiettivo di un metodo chiaro e pratico di determinazione della competenza e renderebbe facoltativa l’applicazione del regolamento da parte dello Stato designato.
Ragionamento sull’articolo 29 del regolamento Dublino III
Per fornire una risposta completa, la Corte interpreta anche l’articolo 29. Il trasferimento deve avvenire entro sei mesi dall’accettazione della richiesta o dalla decisione definitiva sul ricorso se è stato concesso effetto sospensivo. Se il trasferimento non avviene nel termine, la competenza passa allo Stato membro richiedente ipso iure.
La Corte sottolinea che questo effetto automatico non dipende dalla causa del mancato trasferimento e si verifica anche se l’inadempimento deriva dalla sospensione unilaterale dello Stato inizialmente competente. La disciplina del regolamento e del regolamento di esecuzione mostra inoltre che gli Stati devono cooperare e che il legislatore non ha previsto una sospensione generale del termine per impossibilità materiale di esecuzione, salvo le proroghe eccezionali per detenzione o fuga.
Questa soluzione è coerente con gli obiettivi del sistema Dublino: celerità, certezza della competenza e accesso effettivo alla procedura di asilo. La Corte osserva anche che, durante il termine di sei mesi, la competenza dello Stato inizialmente designato resta integra; il trasferimento della competenza interviene solo alla sua scadenza. Viene inoltre ribadito che uno Stato membro non può giustificare il proprio inadempimento invocando la violazione altrui, restando esperibili i ricorsi per inadempimento ex articoli 258 e 259 TFUE.
Esclusione dell’inammissibilità ex direttiva 2013/32
Rispondendo alla terza questione, la Corte afferma che l’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 non consente di respingere come inammissibile una domanda di protezione internazionale per il solo fatto che lo Stato membro competente non sia disposto a prendere o riprendere in carico il richiedente.
L’elenco dei casi di inammissibilità dell’articolo 33, paragrafo 2, è tassativo e va interpretato restrittivamente. Né la mera competenza di un altro Stato membro, né il suo rifiuto unilaterale di cooperare rientrano in tali ipotesi. In un caso del genere, il rigetto della domanda non può avvenire tramite inammissibilità, ma semmai mediante la decisione di trasferimento prevista dal regolamento Dublino III.
Esito e dispositivo
La Corte dichiara che:
- lo Stato membro che determina la competenza non deve proseguire i criteri del capo III né diventa competente per il solo fatto che lo Stato designato abbia sospeso unilateralmente le prese/riprese in carico, se non vi sono carenze sistemiche con rischio ex articolo 4 della Carta;
- se il trasferimento non avviene entro sei mesi, la competenza passa ipso iure allo Stato membro richiedente, anche in caso di sospensione unilaterale dello Stato inizialmente competente;
- l’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 non consente di dichiarare inammissibile la domanda per il solo rifiuto dello Stato competente di cooperare.
Le questioni quarta e quinta restano assorbite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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