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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28156/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per eccessiva durata di un precedente giudizio, instaurato nel 2010 e definito nel 2021 dopo tre gradi. In sede monitoria la Corte d'Appello aveva riconosciuto un indennizzo ridotto, parametrato al valore della causa presupposta, e aveva liquidato le spese in misura contenuta. La parte privata aveva proposto opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 limitatamente al mancato riconoscimento di ulteriori interessi sull'indennizzo ridotto; l'opposizione era stata accolta, con aumento della somma dovuta. La ricorrente per cassazione censurava però il criterio adottato per la liquidazione delle spese: sosteneva che, in caso di accoglimento dell'opposizione in materia di equa riparazione, le spese dovessero essere liquidate unitariamente sull'intera vicenda processuale e sul valore complessivamente riconosciuto all'esito dell'opposizione, applicando lo scaglione tariffario corrispondente a tale valore, e non quello riferito alla sola fase monitoria e alla sola differenza oggetto dell'opposizione. Deduceva violazione dell'art. 5-ter L. n. 89/2001, dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233 c.c. e dei decreti ministeriali sui parametri forensi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretto il principio secondo cui, nel procedimento di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, quando l'opposizione proposta dalla parte privata sia accolta, le spese vanno liquidate in modo unitario con riferimento all'intera vicenda processuale e al valore complessivo dell'indennizzo riconosciuto in esito all'opposizione. Ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione, affinché ridetermini le spese di lite del procedimento unitario e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che non si applica il D.M. n. 147/2022, perché successivo alla proposizione dell'opposizione, mentre trova applicazione il D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3

    è la base normativa della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo presupposto

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 3

    consente la riduzione dell'indennizzo in relazione al valore della causa presupposta

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter

    l'opposizione non dà luogo a un autonomo giudizio di impugnazione, ma a una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza; in caso di accoglimento dell'opposizione la liquidazione va compiuta unitariamente sull'intera vicenda processuale

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato a sostegno del principio di proporzionalità e adeguatezza dei compensi professionali

  • D.M. n. 55/2014

    regola la liquidazione dei compensi professionali applicata al caso concreto

  • D.M. n. 37/2018

    costituisce la disciplina tariffaria applicabile ratione temporis in combinazione con il D.M. n. 55/2014

  • D.M. n. 147/2022

    non applicabile perché entrato in vigore dopo il deposito del ricorso in opposizione

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, l'opposizione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a cognizione piena del medesimo procedimento di equa riparazione.
  • Se l'opposizione proposta dalla parte privata è accolta, la liquidazione delle spese va effettuata in modo unitario con riferimento all'intera vicenda processuale e al valore complessivo dell'indennizzo riconosciuto all'esito dell'opposizione.
  • Lo scaglione tariffario per la liquidazione dei compensi va individuato sulla base del valore complessivo della pretesa accolta, non sulla sola differenza oggetto dell'opposizione, quando la decisione di opposizione modifica in aumento l'indennizzo già liquidato.
  • I parametri tariffari sopravvenuti non si applicano ai procedimenti già introdotti prima della loro entrata in vigore, salvo diversa previsione normativa.
  • Il principio di proporzionalità e adeguatezza dei compensi professionali impone una liquidazione coerente con l'attività effettivamente svolta e con il valore della controversia

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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