Sentenza del 25/05/2015 n. 4745 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Direttiva c.d. "Madre Figlia" n. 1990/435/CE - Abuso - Holding intermedia UE, azionista ultimo extra UE - Distribuzione al socio ultimo extra UE di tutto l'utile della holding intermedia - Configura disegno elusivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'utilizzo del regime fiscale favorevole previsto per i dividendi infragruppo UE, ritenendo abusiva la struttura societaria. La holding intermedia UE era partecipata da un socio ultimo statunitense e, nei due esercizi considerati, aveva deliberato di distribuire integralmente a tale socio gli utili ricevuti. Secondo l'Amministrazione, ciò dimostrava che la holding non svolgeva una reale funzione economica autonoma, ma era stata interposta principalmente per canalizzare verso gli Stati Uniti gli utili prodotti in Europa e beneficiare indebitamente delle esenzioni previste dalla direttiva madre-figlia.
La decisione
La contestazione dell'Agenzia delle Entrate è stata ritenuta fondata. La distribuzione integrale degli utili al socio statunitense è stata considerata indice della finalità esclusiva o prevalente di usufruire del trattamento fiscale privilegiato. Non essendo stati forniti elementi idonei a dimostrare una funzione economica effettiva della holding intermedia o finalità diverse dal conseguimento del vantaggio fiscale, la società italiana non è stata ritenuta legittimata a beneficiare del regime di esenzione previsto dall'art. 27-bis del d.P.R. n. 600/1973.
Norme richiamate
Direttiva 90/435/CEE, c.d. direttiva Madre-Figlia
Il regime agevolato per i dividendi distribuiti tra società di Stati membri non può essere invocato quando la struttura societaria è costruita o utilizzata principalmente per ottenere il beneficio fiscale e integra un abuso del diritto.
Art. 27-bis del d.P.R. n. 600/1973
La norma riconosce il trattamento fiscale privilegiato sui dividendi infragruppo UE, ma tale trattamento è negato quando non è dimostrata l'effettiva operatività della società intermedia e la partecipazione risulta detenuta essenzialmente per ottenere l'esenzione.
Massime di principio
- L'interposizione di una holding UE tra una società operativa e un socio ultimo extra UE può essere considerata abusiva se la holding appare priva di autonomia economica e funzionale.
- La distribuzione integrale e sistematica degli utili al socio ultimo, soprattutto se accompagnata dall'assenza di altre attività o rischi economici, costituisce un forte indice di struttura meramente conduit o pass-through.
- Per dimostrare il diritto al regime madre-figlia non è sufficiente rispettare formalmente i requisiti societari e partecipativi: occorre provare una sostanza economica effettiva, una reale capacità decisionale e una funzione propria della holding.
- L'Amministrazione può disconoscere il beneficio fiscale quando la partecipazione nella società distributrice risulta detenuta principalmente per ottenere l'esenzione e non per una genuina finalità imprenditoriale o di investimento.
- La presenza di un socio ultimo extra UE non determina automaticamente l'abuso, ma rende particolarmente importante documentare le ragioni economiche della catena partecipativa, l'attività della holding, la gestione dei rischi e la sua autonomia rispetto al socio.
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