Cassazione Penale, Sentenza n. 32478/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Modena del 12/12/2022 che aveva rideterminato l'importo sequestrabile a euro 4.778.140,56 ai sensi dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente deduceva: (1) omessa motivazione del provvedimento; (2) violazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente per incompatibilità tra sequestro e piano di rateizzazione; (3) inefficacia del provvedimento per violazione del termine di dieci giorni previsto dall'art. 324 c.p.p.. La Corte ha ricostruito che il Tribunale del riesame aveva depositato motivazione in data 9/1/2023, che risultavano controlli della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle Entrate attestanti omissioni di versamento degli acconti IVA per gli anni 2018-2021 e un debito tributario complessivo superiore a euro 10.437.937,93; inoltre la società aveva decadenze dai piani di rateizzazione e risorse liquide insufficienti. Il Tribunale aveva inoltre esaminato la compatibilità tra azione amministrativa e cautela reale e il rispetto dei termini procedurali relativi alla trasmissione degli atti e alla decisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Nel merito la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame, ha confermato la possibilità di sequestro (anche in presenza di rateizzazione) quando sussista il periculum in mora e ha rilevato il rispetto del termine dei dieci giorni per la decisione di cui all'art. 324 c.p.p., nonché l'assenza di sanzioni per il ritardo nella fissazione dell'udienza rispetto alla richiesta di riesame.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000
Norma che legittima misure cautelari per reati fiscali; applicata per giustificare il sequestro preventivo limitato a euro 4.778.140,56 in relazione all'omesso versamento di acconti IVA.
art. 10 Statuto del contribuente
Invocato dal ricorrente per contestare la compatibilità tra sequestro e piano di rateizzazione; la Corte ha ritenuto che la questione attiene al merito e che l'azione amministrativa e quella penale possono coesistere se sussiste periculum in mora.
art. 324 cod. proc. pen. (commi 3 e 5)
Il termine di dieci giorni per la decisione decorre dalla ricezione di tutti gli atti; la trasmissione degli atti da parte del PM entro il giorno successivo non è perentoria, mentre il termine di dieci giorni per decidere è vincolante e qui è stato rispettato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione al potere del giudice di disporre il versamento in favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il versamento equitativo di euro 3.000,00 non ritenendo il ricorso privo di buona fede.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo per reati fiscali (art. 10-ter d.lgs. 74/2000) può essere compatibile con un piano di rateizzazione: la compatibilità è valutata in base al periculum in mora, alla entità del debito, al comportamento del contribuente rispetto agli avvisi e alla reale disponibilità di liquidità.
- La mancata osservanza di pagamenti rateali e la decadenza dal piano di rateizzazione rafforzano il periculum in mora e giustificano l'adozione di misure cautelari reali nonostante esista una richiesta di dilazione.
- La valutazione del sequestro in sede di riesame è esercizio di cognizione sommaria, ma richiede motivazione adeguata su elementi fattuali come risultanze delle verifiche fiscali, ammontare del debito e disponibilità liquide.
- I termini procedurali relativi alla trasmissione degli atti al riesame: la trasmissione da parte del PM entro il giorno successivo è prevista ma non perentoria; il termine di dieci giorni per decidere decorre dalla ricezione degli atti e deve essere rispettato.
- La contestazione di violazioni dello Statuto del contribuente in materia di rapporti amministrativo/penali può essere rigettata se le misure amministrative e penali sono ritenute compatibili alla luce del rischio di aggravamento del credito erariale.
- Un ricorso dichiarato inammissibile comporta condanna alle spese e può comportare un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende se non sussiste colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
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