Ordinanza n. 7803/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nella parte in cui stabilisce il limite massimo di età di trenta anni, nonché le disposizioni normative e regolamentari presupposte
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il bando del concorso pubblico per titoli ed esami destinato all’assunzione di 196 commissari della Polizia di Stato, contestando il requisito del mancato compimento del trentesimo anno di età, con le deroghe previste per il servizio militare, per gli appartenenti alla Polizia di Stato e per il personale dell’Amministrazione civile dell’interno. Hanno inoltre impugnato il regolamento ministeriale n. 103 del 2018 e le disposizioni legislative che prevedono o consentono tale limite anagrafico, deducendo profili di illegittimità costituzionale e contrasto con la direttiva 2000/78/CE, con riferimento al divieto di discriminazione fondata sull’età. È stato altresì richiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE. In via cautelare, i ricorrenti erano stati ammessi interinalmente alla procedura; successivamente l’ammissione era stata mantenuta soltanto per uno di essi, l’unico presentatosi alle prove scritte. Alla camera di consiglio è emerso che soltanto tale ricorrente aveva superato le prove scritte, gli accertamenti di efficienza fisica e le verifiche psico-fisiche e attitudinali, conservando quindi un interesse concreto alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito delle censure sul limite anagrafico, né ha deciso sulla questione di costituzionalità o sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ha confermato gli effetti dell’ordinanza cautelare n. 3617/2025 e ha disposto specifici incombenti istruttori: l’amministrazione dovrà sottoporre l’unico ricorrente ancora interessato alla prova orale e, in caso di superamento, alle ulteriori prove o verifiche previste dalla lex specialis e non ancora svolte. Successivamente il Ministero dovrà depositare una relazione documentata e aggiornata sugli esiti delle prove e sugli eventuali atti adottati nel frattempo in relazione alla posizione del ricorrente, anche alla luce della più recente pronuncia del Consiglio di Stato richiamata nell’ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 21 luglio 2026. Le spese della fase sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disposizioni richiamate quale base per gli incombenti istruttori e per l’acquisizione di elementi utili alla decisione.
art. 267 TFUE
Indicato dai ricorrenti quale fondamento della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; la richiesta non è stata definita con la presente ordinanza.
Direttiva 2000/78/CE
Invocata dai ricorrenti in relazione al divieto di discriminazioni fondate sull’età; il TAR non ha ancora deciso sulla sua applicabilità o sul contrasto della disciplina nazionale.
art. 3, comma 1, d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334
Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento.
Disposizione legislativa impugnata quale base del limite anagrafico per l’accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato; la sua legittimità non è stata ancora esaminata nel merito.
D.M. Interno 13 luglio 2018, n. 103, art. 3
La partecipazione al concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni trenta.
Regola regolamentare direttamente contestata dai ricorrenti e applicata dal bando; la presente ordinanza non ne ha ancora valutato definitivamente la legittimità.
Massime di principio
- Quando, nell’ambito di un giudizio contro l’esclusione da una procedura concorsuale, soltanto uno dei ricorrenti abbia superato le prove e gli accertamenti già svolti, l’interesse concreto alla prosecuzione del giudizio può permanere soltanto in capo a tale candidato, mentre la posizione degli altri ricorrenti non risulta ulteriormente attuale sulla base degli elementi considerati dal giudice.
- In presenza di una misura cautelare di ammissione interinale a una procedura concorsuale, il giudice può confermarne gli effetti e disporre la prosecuzione delle prove in favore del candidato che abbia superato le fasi già espletate, senza che ciò comporti anticipazione della decisione definitiva sulla legittimità del requisito contestato.
- Ai fini della decisione sul merito di una controversia concorsuale, il giudice può ordinare all’amministrazione di completare, nei confronti del candidato ammesso interinalmente, le prove previste dalla lex specialis e di depositare una relazione documentata e aggiornata sugli esiti e sugli atti eventualmente adottati in relazione alla sua posizione.
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