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Sentenza

Sentenza n. 10557/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202603095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente qualificato all’estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 24 aprile 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna, nonché la condanna dell’amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mero stile. Il giudice ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento appartiene al Ministero dell’Istruzione e del Merito e che, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso. Nel provvedere, l’amministrazione dovrà esaminare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti nello Stato membro, considerando l’insieme delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando durata, livello e qualità della formazione e valutando l’eventuale necessità di misure compensative proporzionate.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ha ordinato al Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Ha precisato che l’amministrazione deve procedere a una valutazione effettiva e individualizzata del percorso formativo estero, considerando l’intero compendio delle competenze acquisite e verificando l’equipollenza del titolo, anche mediante eventuali misure compensative proporzionate previste dalla direttiva 2005/36/CE. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza del termine principale. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Consente di chiedere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine giudiziale di provvedere; il giudice ha fissato il termine per la conclusione del procedimento e ha disposto la nomina preventiva del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Prevede che l’autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

  • d.lgs. 206/2007

    Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altri Stati membri dell’Unione europea, in attuazione della direttiva 2005/36/CE.

  • d.lgs. 15/2016

    Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente, ove necessario, l’adozione di misure compensative proporzionate ai fini del riconoscimento della qualifica professionale.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 204/2022

    Rileva per la denominazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, competente alla conclusione del procedimento.

Massime di principio

  • In materia di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in un altro Stato membro dell’Unione europea, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla presentazione della documentazione completa e, decorso il termine previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 senza provvedimento espresso, si configura il silenzio-inadempimento dell’autorità competente.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine specifico, anche superiore al termine ordinario, quando la complessità della materia e il rilevante numero di istanze rendano ragionevole una dilazione, purché sia assicurata la definizione espressa del procedimento.
  • La valutazione di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro deve considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché la durata, il livello e la qualità della formazione, senza limitarsi a un esame meramente formale del titolo.
  • L’autorità competente deve valutare l’equipollenza sostanziale della formazione estera e, ove sussistano differenze rilevanti, considerare l’adozione di misure compensative opportune e proporzionate, anziché negare automaticamente il riconoscimento.
  • Nel giudizio sul silenzio, il giudice può disporre preventivamente che, decorso inutilmente il termine assegnato all’amministrazione, provveda un commissario ad acta, individuato nell’organo amministrativo competente o in un suo responsabile, entro un ulteriore termine.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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