Cassazione Civile, Ordinanza n. 26077/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione doganale ha recuperato dazi antidumping su importazioni di pannelli solari dichiarati di origine malese ma ritenuti di provenienza cinese, a seguito di indagini OLAF. In primo grado i ricorsi dell'importatrice e del centro di assistenza doganale erano stati accolti; in appello l'Ufficio è rimasto soccombente. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto tredici motivi, concentrati soprattutto su: (1) la pretesa erroneità della CTR nel ritenere non falsi i certificati FORM A nonostante la dichiarazione dell'autorità malese di non averli emessi; (2) il travisamento della prova e la violazione delle norme doganali sull'origine preferenziale; (3) l'erronea valorizzazione della sostituzione del contratto con un fornitore malese al posto di quello cinese; (4) la ritenuta pacifica restituzione dell'acconto al fornitore cinese; (5) l'erronea esclusione di rilievo vincolante o decisivo agli accertamenti OLAF; (6) ulteriori censure, in parte dichiarate inammissibili o assorbite, sulla prova della provenienza delle merci e sulla disciplina antidumping. I controricorrenti hanno sostenuto l'inammissibilità di varie censure e la correttezza della sentenza di appello.
La decisione
La Corte ha accolto i motivi primo, secondo e terzo sulla questione dei certificati FORM A, ritenendo che la dichiarazione del MITI incidesse sulla autenticità ed efficacia probatoria dei documenti e giustificasse il recupero dei dazi; ha accolto il quinto motivo sulla motivazione apparente/illogica relativa alla sostituzione del contratto, ritenendo carente la giustificazione della CTR; ha accolto il tredicesimo motivo, chiarendo che gli accertamenti OLAF non sono ontologicamente privi di efficacia, ma vanno valutati secondo il loro diverso grado di attendibilità e possono incidere sull'onere della prova. Il sesto motivo è stato assorbito; il quarto, il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo sono stati dichiarati inammissibili o comunque rigettati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia apparente, illogica o tale da non rendere percepibile la ratio decidendi, integrando nullità della sentenza.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di extrapetizione richiede specifica individuazione degli atti e dei passaggi processuali rilevanti; altrimenti è inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 115 c.p.c.
Il vizio di travisamento o di non corretta valutazione del materiale probatorio va denunciato con puntualità; opera inoltre il principio di non contestazione rispetto ai fatti non specificamente contestati.
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile solo nei limiti del travisamento della prova o dell'utilizzo di prove secondo criteri giuridicamente errati.
art. 81 regolamento CEE n. 2913/1992 (CDC)
Il certificato di origine è titolo necessario per fruire del regime doganale preferenziale, ma non prova legale assoluta dell'effettiva origine della merce.
artt. 80 e ss. regolamento CEE n. 2454/1993 (DAC)
Le norme sul certificato di origine governano il sistema di cooperazione tra Stato esportatore e importatore e la spendibilità del certificato quale titolo per il beneficio doganale.
art. 97, unvicies, par. 5, regolamento n. 2454 del 1993
Se il controllo non consente di determinare autenticità del documento o effettiva origine dei prodotti, il trattamento preferenziale può essere negato.
art. 26 regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913
Il certificato di origine rilasciato dalle autorità del Paese di esportazione costituisce il titolo per la fruizione del regime doganale collegato all'origine del prodotto.
art. 9 del reg. (CE) n. 1073 del 1999
Gli accertamenti OLAF hanno una valenza istruttoria da valutare secondo i principi interni sui verbali di constatazione.
art. 11 del reg. (CE) n. 883 del 2013
Sostituisce la disciplina precedente sugli accertamenti OLAF, cui si applicano i criteri di valutazione probatoria indicati dalla giurisprudenza interna.
art. 2700 c.c.
Il verbale fa fede privilegiata solo per i fatti attestati come compiuti o avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui direttamente percepiti.
art. 2697 c.c.
Le risultanze OLAF e la disciplina doganale incidono sul riparto dell'onere della prova, gravando il contribuente dell'allegazione e prova dei presupposti del beneficio invocato.
art. 2698 c.c.
Richiamato nel contesto della disciplina dell'onere probatorio e della sua distribuzione in tema di origine della merce.
art. 12 del regolamento n. 515/97
Richiamato tra le norme che governano la cooperazione e gli scambi di informazioni in materia doganale e la formazione della prova.
art. 45 del regolamento n. 515/97
Richiamato tra le norme pertinenti alla cooperazione amministrativa in materia doganale.
art. 9 del regolamento n. 1073/99
Fondamento della valenza istruttoria degli accertamenti dell'OLAF.
art. 12 del regolamento n. 883/13
Richiamato quale base normativa della disciplina OLAF aggiornata.
art. 11 del d.lgs. n. 374/90
Richiamato in relazione ai poteri di accertamento e alla prova nel contenzioso doganale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente la denuncia di violazioni di legge sostanziali o processuali nei limiti in cui siano effettivamente prospettate come tali.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente la denuncia dei vizi processuali, tra cui nullità per motivazione apparente o extrapetizione.
art. 1498 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il pagamento al fornitore cinese dimostrasse la sua qualità di venditore effettivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 4 del regolamento n. 513/13
Richiamato per sostenere l'applicazione del dazio antidumping ai pannelli solari importati.
regolamento UE n. 513/2013
Ha introdotto dazi antidumping sui pannelli solari oggetto della controversia.
regolamento UE n. 1238/2013
Parimenti richiamato quale base dei dazi antidumping oggetto di recupero.
regolamento n. 503/13
Richiamato dalla ricorrente in relazione al regime antidumping applicabile all'importazione dei pannelli solari.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario il divieto di domande nuove in appello non è rilevabile in ogni stato e grado; il rilievo va fatto nel grado in cui il vizio emerge o mediante impugnazione.
Massime di principio
- Nel contenzioso doganale sui dazi antidumping, il certificato di origine rilasciato dall'autorità del Paese esportatore è il titolo necessario per accedere al regime preferenziale, ma non ha valore di prova legale assoluta: l'amministrazione può contestarne l'efficacia e procedere al recupero a posteriori dei dazi anche senza formale annullamento del documento, quando emergano elementi che ne mettano in dubbio autenticità o attendibilità.
- La dichiarazione dell'autorità estera di non aver emesso il certificato di origine può incidere in modo decisivo sulla genuinità del documento e sulla possibilità di attribuirgli efficacia probatoria; in presenza di tale dato non è corretto conservare il beneficio doganale senza un serio scrutinio della sua portata.
- Gli accertamenti OLAF non sono né automaticamente vincolanti né irrilevanti: il loro valore probatorio va apprezzato secondo il contenuto dell'atto, distinguendo tra fatti attestati con fede privilegiata, dichiarazioni di terzi o parti rese all'agente verificatore e mere risultanze documentali valutabili insieme agli altri elementi di causa.
- Nel processo tributario, le censure di extrapetizione o di nullità della decisione devono essere formulate con rigorosa autosufficienza, indicando gli atti processuali e le specifiche circostanze da cui il vizio deriverebbe; altrimenti il motivo è inammissibile.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nullificante, quando non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito; non basta una motivazione graficamente esistente se le ragioni della decisione sono apodittiche, incoerenti o incapaci di spiegare le anomalie fattuali decisive.
- La contestazione della provenienza delle merci e della validità del regime antidumping comporta un tema di riparto dell'onere della prova: il contribuente che invoca il beneficio deve dimostrarne i presupposti, mentre l'amministrazione può fondarsi su elementi istruttori idonei a incrinare l'attendibilità della documentazione prodotta.
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