Regolamento (UE) 2025/2232
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2232 della Commissione, del 29 ottobre 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i prezzi rappresentativi applicabili a taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame, nonché all'ovoalbumina, modificando l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95. L'intervento si fonda sul controllo regolare dei dati di mercato e tiene conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. La misura è resa immediatamente applicabile, entrando in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Aggiornamento dei prezzi rappresentativi per taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina, mediante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame, con rilevanza ai fini del regime dei dazi addizionali all'importazione disciplinato dal regolamento (CE) n. 1484/95. Incide in particolare sui prezzi rappresentativi utilizzati per i prodotti elencati nell'allegato I, tra cui alcune merci classificate alla voce NC 0207 12 90, 0207 14 10 e 0207 14 60, con indicazione dell'origine BR (Brasile). Si applica direttamente in tutti gli Stati membri a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Aggiornamento dei prezzi rappresentativi per uova, pollame e ovoalbumina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2232 modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per aggiornare i prezzi rappresentativi applicabili ad alcuni prodotti dei settori delle uova e del pollame, nonché all'ovoalbumina. La Commissione fonda l'intervento sul controllo periodico dei dati di mercato, che evidenzia la necessità di adeguare i valori in base alle variazioni dei prezzi secondo l'origine, con l'obiettivo di rendere la misura operativa immediatamente dopo la disponibilità dei dati aggiornati.
Base giuridica e contesto normativo
Il regolamento è adottato in applicazione dell'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e dell'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. Il regolamento (CE) n. 1484/95 resta il testo di riferimento per le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all'importazione e per la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori interessati.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda le importazioni nell'Unione di taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame, con effetti sul calcolo del regime dei dazi addizionali all'importazione. Il nuovo allegato I elenca specifiche merci classificate in NC 0207 12 90, 0207 14 10 e 0207 14 60, tutte con origine BR secondo la nomenclatura richiamata dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Contenuto della modifica
L'articolo 1 sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il nuovo allegato allegato al regolamento di esecuzione. La sostituzione comporta l'aggiornamento dei prezzi rappresentativi e dei valori di cauzione per le voci interessate.
Nel dettaglio, l'allegato indica:
- carcasse di polli presentazione 65 %, congelate, codice NC 0207 12 90, prezzo rappresentativo 254,1 EUR/100 kg, cauzione 0 EUR/100 kg, origine BR;
- pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, codice NC 0207 14 10, prezzo rappresentativo 420,0 EUR/100 kg, cauzione 0 EUR/100 kg, origine BR;
- cosce e loro pezzi di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, codice NC 0207 14 60, prezzo rappresentativo 167,0 EUR/100 kg, cauzione 0 EUR/100 kg, origine BR.
Entrata in vigore e portata applicativa
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, assicurando così un'applicazione immediata. Il testo ribadisce la natura vincolante in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell'allegato del nuovo regolamento di esecuzione, aggiornando i prezzi rappresentativi e la cauzione di cui all'articolo 3 per i prodotti interessati.
Prodotti interessati e nuovi prezzi rappresentativi
L'allegato riporta tre voci tariffarie con origine BR: carcasse di polli presentazione 65 %, congelate (codice NC 0207 12 90) a 254,1 EUR/100 kg; pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati (0207 14 10) a 420,0 EUR/100 kg; cosce e loro pezzi di pollame della specie Gallus domesticus, congelati (0207 14 60) a 167,0 EUR/100 kg. Per tutte le voci indicate, la cauzione di cui all'articolo 3 è pari a 0 EUR/100 kg.
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. La Commissione precisa che il riesame dei dati di mercato rende necessario adeguare i prezzi rappresentativi in funzione delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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