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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08658/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del 7 febbraio 2006 con cui una società di consulenza veniva incaricata di svolgere attività professionali finalizzate all'ottenimento di finanziamenti e della tariffa incentivante per un impianto fotovoltaico. La società incaricata otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso di euro 36.000,00; la società destinataria proponeva opposizione sostenendo che l'incarico comprendesse anche la progettazione esecutiva dell'impianto, attività che non sarebbe stata svolta. Il tribunale rigettava l'opposizione, ma la corte d'appello accoglieva il gravame e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo che il compenso fosse dovuto solo in presenza della predisposizione del progetto esecutivo e della realizzazione dell'impianto, circostanze non provate. La ricorrente per cassazione deduceva: 1) vizio di motivazione per omessa esposizione delle ragioni di fatto della decisione; 2) violazione dell'art. 1362 c.c. e dei criteri di interpretazione del contratto, assumendo che la clausola sulla 'progettazione dell'impianto' dovesse riferirsi al solo progetto preliminare necessario per la tariffa incentivante, e non al progetto esecutivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la sentenza impugnata presentava una motivazione comprensibile e non apparente, idonea a soddisfare il minimo costituzionale. Quanto alla censura sull'interpretazione del contratto, ha ribadito che l'accertamento della volontà delle parti è questione di fatto riservata al giudice di merito e che in sede di legittimità è censurabile solo la violazione delle regole ermeneutiche, da dedurre specificamente e non mediante la semplice proposta di una diversa lettura della clausola. Nel caso concreto, la corte territoriale aveva correttamente distinto tra la prima menzione di 'progettazione dell'impianto', riferita al progetto preliminare per la domanda di tariffa incentivante, e la seconda, riferita al progetto esecutivo quale presupposto del compenso. Poiché la ricorrente non aveva dimostrato di aver predisposto o depositato il progetto esecutivo, la decisione di merito è stata confermata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi, sia apparente o presenti un deficit radicale tale da non consentire di comprendere il percorso logico della decisione; non è sufficiente una critica alla ricostruzione dei fatti.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    La violazione di legge può essere denunciata solo se si indica specificamente come il giudice di merito si sia discostato dalle regole di interpretazione del contratto; non basta contrapporre una diversa interpretazione plausibile.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve ricostruire la comune volontà delle parti; tale accertamento è rimesso al giudice di merito e, in cassazione, è sindacabile solo per violazione delle norme ermeneutiche o motivazione inidonea.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Le censure in sede di legittimità non possono limitarsi a proporre un significato alternativo delle clausole, ma devono dimostrare l'erroneità del percorso ermeneutico seguito dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.

  • art. 7 del DM 28.07.2005

    È richiamato come fonte del procedimento per l'ammissione alla tariffa incentivante, in relazione al quale la prestazione iniziale era stata intesa come progetto preliminare.

  • DM Attività Produttive 28.07.2005

    Costituisce il quadro regolatorio della tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici, rilevante per l'oggetto dell'incarico interpretato dalla corte di merito.

  • DM 19.2.2007

    È menzionato solo incidentalmente per spiegare che, in un diverso assetto regolatorio, era possibile realizzare l'impianto senza attendere l'accoglimento della richiesta di tariffa incentivante.

Massime di principio

  • L'interpretazione di una clausola contrattuale non univoca è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo per specifica violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione del tutto inidonea.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente proporre una lettura alternativa della clausola più favorevole alla propria tesi: occorre indicare in modo puntuale perché il ragionamento del giudice di merito sia incompatibile con le regole di interpretazione del contratto.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non ricorre quando la sentenza espone, in modo comprensibile e logicamente coerente, il percorso argomentativo seguito per decidere.
  • Se il compenso pattuito è condizionato allo svolgimento di una specifica attività professionale, il creditore deve provare l'esatto adempimento della prestazione dedotta in contratto.
  • Quando un contratto utilizza la stessa espressione in più punti, il significato va determinato in relazione al contesto complessivo della scrittura e alla funzione delle singole clausole, distinguendo i diversi riferimenti se il testo lo impone.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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