Cassazione Civile, Ordinanza n. 15624/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la sentenza della corte d'appello che aveva respinto il reclamo contro la pronuncia di fallimento. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 15, comma 3, l.f. e degli artt. 140 e 145 c.p.c., sostenendo che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento non avrebbe garantito il contraddittorio e il diritto di difesa, e che sarebbe mancata la notifica al liquidatore presso il suo indirizzo. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 5 l.f., contestando l'insussistenza dello stato di insolvenza perché i crediti erariali sarebbero stati contestabili, in quanto prescritti e comunque rateizzabili. La corte d'appello aveva però ritenuto la doglianza sui debiti erariali del tutto generica e, comunque, aveva desunto l'insolvenza dai bilanci prodotti, che mostravano un indebitamento crescente e un patrimonio netto sempre più negativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché lo stesso ricorrente ammetteva che la notifica era avvenuta nel rispetto dell'art. 15, comma 3, l.f., così escludendo la violazione di legge denunciata; inoltre ha osservato che il precedente citato non imponeva affatto, in via generale, la notifica presso il domicilio del liquidatore, ma ne affermava solo la validità nel caso deciso. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non confrontava la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte territoriale aveva fondato il rigetto su una duplice autonoma ragione, cioè la genericità delle allegazioni sui debiti erariali e, in ogni caso, la prova dell'insolvenza tratta dalla documentazione contabile. È stata inoltre disposta, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata.
Norme richiamate
art. 15, comma 3, l.f.
La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, se eseguita nel rispetto della norma, è sufficiente a garantire il contraddittorio; la censura che ne riconosce il rispetto è intrinsecamente inammissibile.
art. 140 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del vizio di notifica, ma senza che la Corte ne ravvisi una violazione effettivamente dedotta e dimostrata.
art. 145 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione alle persone giuridiche; la Corte rileva che il precedente invocato non impone in generale la notifica al liquidatore presso il suo domicilio.
art. 5 l.f.
Lo stato di insolvenza può essere desunto dalla situazione complessiva della società e dai dati di bilancio; la doglianza che si limiti a contestare genericamente i crediti non incide sulla ratio della decisione di merito.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile la censura per violazione di legge che, nel proprio stesso sviluppo argomentativo, riconosca la correttezza della regola processuale che assume violata.
- La validità della notificazione può essere affermata in concreto sulla base delle circostanze del caso, ma un precedente che abbia ritenuto valida una notificazione presso il domicilio del liquidatore non introduce un obbligo generale in tal senso.
- Nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, la censura sullo stato di insolvenza è inammissibile se non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata.
- Lo stato di insolvenza può essere desunto anche da indici sintomatici quali l'andamento negativo dei bilanci, l'incremento dell'indebitamento e il peggioramento del patrimonio netto, specie se la documentazione contabile non sia stata regolarmente depositata e risulti poco attendibile.
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