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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18121/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino albanese ha impugnato davanti al Giudice di Pace un decreto di espulsione emesso dal Prefetto, deducendo in Cassazione due profili: primo, la violazione dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998, perché il giudice di merito aveva rigettato il ricorso ritenendo che la tutela rafforzata per il ricongiungimento familiare fosse limitata ai titolari di protezione sussidiaria o di permesso umanitario, senza compiere invece la valutazione caso per caso richiesta dalla norma; secondo, la violazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, assumendo che il divieto di espulsione dello straniero convivente con un parente o coniuge italiano dovesse applicarsi per identità di ratio anche agli affini, con conseguente applicabilità al caso concreto poiché il coniuge del fratello del ricorrente era cittadino italiano. La Prefettura intimata non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo. Ha affermato che, in tema di espulsione dello straniero, l'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998 impone una valutazione concreta e individualizzata della natura ed effettività dei legami familiari, della durata del soggiorno e dei legami con il Paese d'origine, anche quando lo straniero non abbia formalmente chiesto il ricongiungimento familiare ma abbia comunque legami familiari in Italia. Poiché l'ordinanza impugnata non aveva svolto tale apprezzamento, limitandosi a escludere la ricorrenza delle circostanze di cui all'art. 28 d.lgs. 286/1998, la decisione è stata cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame. Nel dispositivo la Corte ha altresì annullato il decreto di espulsione e condannato la parte intimata alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998

    "è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine"

    La tutela rafforzata contro l'espulsione richiede una valutazione caso per caso dei legami familiari effettivi; la norma si applica anche allo straniero con legami familiari in Italia pur se non formalmente richiedente ricongiungimento familiare, e il giudice deve motivare dando conto degli elementi concreti rilevanti.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    È stata invocata dal ricorrente per sostenere l'estensione del divieto di espulsione anche agli affini del familiare italiano; la Corte non fonda la decisione su questa norma, concentrandosi invece sull'art. 13, comma 2-bis.

  • art. 28 d.lgs. 286/1998

    È stato richiamato dal giudice di merito per escludere la tutela; la Corte rileva che il solo richiamo alla sua insussistenza non esonera dal dovere di compiere la valutazione concreta imposta dall'art. 13, comma 2-bis.

  • art. 8 CEDU

    Il diritto all'unità familiare impone un rispetto sostanziale e non meramente formale, e orienta l'interpretazione della disciplina interna sull'espulsione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • In materia di espulsione dello straniero, quando vengano allegati legami familiari in Italia, il giudice deve svolgere una valutazione individualizzata e concreta dell'effettività dei vincoli, senza limitarsi a formule astratte o al solo riscontro della mancanza di specifiche condizioni tipizzate.
  • La protezione rafforzata contro l'espulsione non è riservata soltanto a chi abbia formalmente esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ma può operare anche in presenza di legami familiari di fatto nel territorio nazionale, purché siano adeguatamente dimostrati e apprezzati.
  • La motivazione del provvedimento espulsivo o della decisione che lo conferma deve considerare gli elementi rilevanti dell'assetto familiare e personale dello straniero; l'omissione di tale esame integra vizio censurabile in cassazione.
  • Il diritto all'unità familiare, in coerenza con l'art. 8 CEDU, richiede un controllo sostanziale sulla proporzionalità dell'espulsione rispetto ai legami familiari effettivi e alle conseguenze concrete della misura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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