Sentenza del 09/07/2019 n. 18367 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto che aveva confermato l'avviso di accertamento ICI relativo al 2006, contestando il mancato riconoscimento della detrazione per abitazione principale. Ha sostenuto che la separazione di fatto dal marito le consentisse di individuare autonomamente la propria dimora abituale nell'immobile di Borca di Cadore e ha dedotto che non fosse corretto assumere come residenza della famiglia quella anagrafica del marito, situata in altro Comune. Ha inoltre sollevato una questione di legittimità costituzionale della disciplina ICI per asserita violazione degli artt. 3 e 53 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, ai fini della detrazione ICI per abitazione principale, occorre dimostrare la dimora abituale non solo del contribuente, ma anche dei suoi familiari. La dedotta separazione di fatto non era stata adeguatamente provata né tempestivamente allegata nei precedenti gradi di giudizio e non poteva quindi essere esaminata per la prima volta in cassazione, poiché avrebbe richiesto nuovi accertamenti di fatto. Anche la questione di costituzionalità è stata ritenuta generica e priva di adeguata motivazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 450 euro di spese, oltre al rimborso forfettario del 15%, accessori di legge e ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
La detrazione ICI per abitazione principale richiede, secondo l'interpretazione adottata, la dimora abituale sia del contribuente sia dei suoi familiari. La sola residenza o dimora del contribuente non è sufficiente, salvo situazioni giuridicamente rilevanti e adeguatamente provate.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lettera b)
Dopo le parole: "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" sono inserite le seguenti: "intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica".
La residenza anagrafica costituisce una presunzione, superabile con prova contraria, della destinazione dell'immobile ad abitazione principale. La modifica opera dal 1° gennaio 2007 e non elimina la necessità di valutare la dimora abituale del nucleo familiare secondo la disciplina applicabile.
Codice civile, art. 144
La norma è stata invocata dalla contribuente in relazione alla possibilità dei coniugi di fissare la residenza familiare, ma la Corte non ha accolto la censura, anche perché fondata su una separazione di fatto non provata e non dedotta tempestivamente.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
È stata invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme tributarie e civilistiche; le doglianze sono state ritenute inammissibili o infondate.
Codice di procedura civile, art. 372
La Corte ha richiamato i limiti alla produzione di documenti e alla deduzione di fatti nuovi in cassazione, ammettendoli solo nelle ipotesi eccezionali previste dalla norma.
Costituzione, artt. 3 e 53
La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla contribuente, basata sulla disparità di trattamento tra coniugi separati di fatto, è stata ritenuta generica e non adeguatamente circostanziata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Per ottenere una detrazione o agevolazione fiscale collegata all'abitazione principale, non è generalmente sufficiente dimostrare che l'immobile sia utilizzato personalmente dal contribuente: occorre verificare e provare i requisiti richiesti dalla legge anche con riferimento ai familiari.
- La separazione di fatto, se rilevante per il beneficio fiscale, deve essere allegata tempestivamente e comprovata nei giudizi di merito; non può essere introdotta per la prima volta in cassazione quando richiede nuovi accertamenti fattuali.
- La residenza anagrafica può costituire un elemento presuntivo, ma la valutazione fiscale può dipendere dalla concreta dimora abituale e dalla prova complessiva della situazione familiare.
- Le questioni di legittimità costituzionale devono essere formulate in modo specifico, indicando chiaramente la norma censurata, i parametri costituzionali violati e le ragioni della rilevanza e della non manifesta infondatezza.
- Nel giudizio di cassazione non si rivalutano normalmente i fatti né si esaminano nuove circostanze non sottoposte ai giudici di merito; è quindi essenziale produrre e dedurre tempestivamente la prova nei primi gradi di giudizio.
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