Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 591/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Mantova che aveva respinto la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, a seguito del remand disposto con ordinanza cautelare, la Prefettura ha revocato il diniego e ha proceduto al riesame della posizione, soddisfacendo integralmente la pretesa azionata. Il testo della sentenza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti con il ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la revoca del diniego da parte della Prefettura aveva pienamente soddisfatto la pretesa del ricorrente e aveva fatto venir meno la posizione di contrasto tra le parti. Le spese sono state regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale: le Amministrazioni resistenti sono state condannate a rifondere metà delle spese, liquidate complessivamente in € 1.500,00 oltre accessori di legge, mentre la restante metà è stata compensata, tenuto conto del sollecito adempimento della Prefettura all'ordine di riesame.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è coerente con l'integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio, sebbene la sentenza non richiami espressamente il comma.

Massime di principio

  • La revoca in corso di giudizio del provvedimento impugnato, quando determina l’integrale soddisfazione della pretesa azionata e fa venir meno la posizione di contrasto tra le parti, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, senza necessità di una decisione sul merito della legittimità dell’atto originario.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso sulla base degli elementi acquisiti nel giudizio.
  • L’adempimento sollecito dell’amministrazione all’ordine di riesame può giustificare la compensazione parziale delle spese, anche quando l’amministrazione sostanzialmente non risulti vittoriosa nella controversia.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.