Sentenza n. 591/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Mantova che aveva respinto la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, a seguito del remand disposto con ordinanza cautelare, la Prefettura ha revocato il diniego e ha proceduto al riesame della posizione, soddisfacendo integralmente la pretesa azionata. Il testo della sentenza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti con il ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la revoca del diniego da parte della Prefettura aveva pienamente soddisfatto la pretesa del ricorrente e aveva fatto venir meno la posizione di contrasto tra le parti. Le spese sono state regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale: le Amministrazioni resistenti sono state condannate a rifondere metà delle spese, liquidate complessivamente in € 1.500,00 oltre accessori di legge, mentre la restante metà è stata compensata, tenuto conto del sollecito adempimento della Prefettura all'ordine di riesame.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è coerente con l'integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio, sebbene la sentenza non richiami espressamente il comma.
Massime di principio
- La revoca in corso di giudizio del provvedimento impugnato, quando determina l’integrale soddisfazione della pretesa azionata e fa venir meno la posizione di contrasto tra le parti, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, senza necessità di una decisione sul merito della legittimità dell’atto originario.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso sulla base degli elementi acquisiti nel giudizio.
- L’adempimento sollecito dell’amministrazione all’ordine di riesame può giustificare la compensazione parziale delle spese, anche quando l’amministrazione sostanzialmente non risulti vittoriosa nella controversia.
Come è indicizzato
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