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Sentenza

Sentenza n. 1905/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione terza, n. 867 del 16 novembre 2023, resa tra le parti, concernente il diniego del rilascio della licenza di porto d'armi per uso caccia.

Giustizia amministrativa202400250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del rilascio della licenza di porto d’armi per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto il ricorso contro il diniego della licenza di porto d’armi per uso caccia. Ha dedotto che il colpo esploso durante una colluttazione con altro cacciatore non fosse a lui imputabile, sostenendo che l’altro partecipante avrebbe riconosciuto la propria responsabilità; ha evidenziato l’assenza di successivi fatti penalmente rilevanti e la buona condotta mantenuta, nonché lo svolgimento di attività di addestramento cinofilo e il conseguimento, nel 2022, di un diploma di idoneità al maneggio delle armi. Ha inoltre censurato la motivazione del diniego, ritenuta fondata per relationem su fatti risalenti, senza considerare il successivo percorso di vita. Il diniego impugnato si fondava sul precedente divieto prefettizio di detenzione delle armi, già confermato giudizialmente e non rimosso in autotutela, nonché sulle circostanze della colluttazione e dello sparo accidentale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il consolidato divieto di detenzione delle armi costituisse di per sé un elemento preclusivo al rilascio della licenza di porto d’armi per uso caccia. In ogni caso, le circostanze valorizzate dall’Amministrazione sono state ritenute adeguate nell’ambito dell’ampia discrezionalità riconosciuta in materia di pubblica sicurezza e di valutazione dell’affidabilità del richiedente. La colluttazione, accompagnata dallo sparo accidentale, poteva incidere negativamente sul giudizio di meritevolezza, anche considerando che la ricostruzione dell’appellante risultava contraddittoria con le remissioni reciproche delle querele e non trovava conferma nel verbale richiamato. Il successivo comportamento dell’interessato non è stato ritenuto sufficiente a superare il precedente giudizio di inaffidabilità, anche perché la Prefettura aveva già escluso nel 2019 i presupposti per la revoca del divieto di detenzione. Il giudice ha precisato che il giudizio amministrativo non richiede l’accertamento di una pericolosità sociale, essendo sufficiente una ragionevole previsione di uso inappropriato delle armi, comprensiva del rischio di sinistri involontari. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS (r.d. 18 giugno 1931, n. 773)

    Attribuisce al prefetto il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando risulti una capacità del soggetto di abusarne. La valutazione è prognostica e mira a prevenire anche sinistri involontari, senza richiedere un accertamento di pericolosità sociale.

  • art. 43 TULPS (r.d. 18 giugno 1931, n. 773)

    assenza di una buona condotta

    Consente al questore, nel rilascio o nel ritiro dei titoli abilitativi all’uso delle armi, di valutare, oltre alla capacità di abuso, anche l’assenza di buona condotta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il consolidamento giudiziale di un precedente divieto di detenzione di armi può costituire, di per sé, elemento preclusivo al successivo rilascio di una licenza di porto d’armi per uso caccia.
  • Il rilascio e il mantenimento dei titoli di polizia in materia di armi sono governati da un’ampia discrezionalità amministrativa fondata su un giudizio prognostico di affidabilità del richiedente.
  • Per vietare la detenzione o negare il rilascio di una licenza di porto d’armi non è necessario accertare la pericolosità sociale del soggetto: è sufficiente la presenza di elementi idonei a fondare una ragionevole previsione di uso inappropriato delle armi, inclusa la possibilità di sinistri involontari.
  • Una colluttazione cui sia seguito lo sparo accidentale di un’arma può legittimamente incidere in senso negativo sul giudizio di affidabilità e di meritevolezza al rilascio del porto d’armi, anche quando non emergano successive condotte penalmente rilevanti.
  • La successiva buona condotta o il possesso di un titolo di idoneità al maneggio delle armi non impongono il rilascio della licenza quando permane un precedente divieto di detenzione non revocato e fondato su un giudizio di inaffidabilità.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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