Cassazione Penale, Ordinanza n. 24775/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sul rilievo che le doglianze tendevano a sollecitare una rivalutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, estranea al giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 19 giugno 2024. Con il primo motivo ha dedotto l'inosservanza dell'art. 337 c.p., sostenendo che le minacce contestate non avrebbero avuto efficacia intimidatoria e non sarebbero state rivolte a influire su un atto d'ufficio. Con il secondo motivo ha lamentato vizi di motivazione nella valutazione delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale e ha contestato il difetto di funzionamento della strumentazione per l'alcooltest. Con il terzo motivo ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 186, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992 e ulteriore vizio motivazionale, assumendo che non fosse in stato di ebbrezza alcolica al momento del controllo. Il difensore ha ribadito tali censure anche con memoria depositata il 5 marzo 2025. La Corte ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente formulati come censure di legittimità, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Richiamato come norma asseritamente violata in relazione alle minacce rivolte per influire su un atto d'ufficio; la censura è stata ritenuta inidonea perché diretta soprattutto a contestare la valutazione del fatto e delle prove.
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Richiamato come norma asseritamente mal applicata in tema di guida in stato di ebbrezza; anche su questo punto la Corte ha osservato che la censura mascherava una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a contrapporre alla ricostruzione dei giudici di merito una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, esso è inammissibile perché eccede i limiti del sindacato di legittimità.
- La deduzione di vizi relativi alla contestazione fattuale dell'efficacia intimidatoria della minaccia o alla sussistenza dello stato di ebbrezza non può essere scrutinata in cassazione se richiede un riesame del compendio probatorio senza evidenziare un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
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