Cassazione Penale, Ordinanza n. 37063/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevata l'assenza di cause esimenti della colpa nella determinazione dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello che aveva ribadito la misura della pena. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ma il ricorso è stato ritenuto totalmente generico: le censure erano sviluppate mediante la sola citazione di massime giurisprudenziali, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello aveva infatti giustificato la congruità della pena valorizzando la gravità oggettiva del fatto, desunta dal consistente quantitativo di t.l.e. sequestrato, dal collegamento con un più ampio contesto criminale e dall'assenza di segnali di resipiscenza.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata a sostegno del principio per cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a formulare doglianze astratte o meramente riproduttive di massime giurisprudenziali, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La censura sulla determinazione della pena deve indicare in modo concreto le ragioni per cui la motivazione del giudice di merito sarebbe illogica, contraddittoria o giuridicamente errata; la mera contrapposizione di formule generali non è sufficiente.
- La valutazione di congruità della pena è sorretta se il giudice di merito richiama elementi concreti della gravità del fatto, quali il quantitativo della sostanza sequestrata, il collegamento con un contesto criminale più ampio e l'assenza di segni di resipiscenza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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