Sentenza n. 4386/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - della nota dell’USR Lazio, prot. n.60846 del 3/09/2024, relativa all’avvio dell’a.s. 2024/2025, nella parte in cui – in palese violazione del DM 83/2008 e della Legge 62/2000 e del principio del Consiglio di Stato secondo cui “non possano prevedersi con strumento regolamentare requisiti ulteriori, oltre quelli di legge, per il conseguimento ed il mantenimento della parità scolastica” (sent. n. 5184 del 2011) – “inventa” condizioni per l’attivazione di classi collaterali nelle scuole paritarie quale è la scuola ricorrente, prevedendo che solo in via eccezionale possa essere autorizzata l’attivazione presso gli istituti di istruzione secondaria di II grado di classi quinte collaterali, precisando che: “Le condizioni per lo sdoppiamento di classi o di sezioni non possono essere precostituite attraverso esami di idoneità o attraverso artificiose riduzioni del numero degli alunni in una classe, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e di tutela degli alunni”; - del Decreto dell’USR Lazio, Direzione Generale, prot. n. 2117 dell’11/10/2024, con cui, sulla base della predetta nota, non è stato autorizzato per il corrente a.s. 2024/2025 il funzionamento in regime di parità della classe quinta collaterale, relativamente all’indirizzo tecnico economico – AFM all’Istituto “Enrico Fermi” di Velletri (RM); - della presupposta Nota dell’USR Lazio, Ufficio II, prot. n. 67629 del 20/09/2024, recante comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis, L. 241/90; - e, ove occorrer possa, del D.M. MIUR n. 83 del 10.10.2008 e del DM. n. 267/2007, nella parte in cui, illegittimamente, possano autorizzare l’interpretazione fornita dall’Amministrazione nei provvedimenti di cui sopra; - nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota dell'USR Lazio relativa all'avvio dell'anno scolastico 2024/2025, decreto di mancata autorizzazione al funzionamento in regime di parità di una classe quinta collaterale e relativi atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'istituto scolastico paritario ha impugnato la nota dell'USR Lazio prot. n. 60846 del 3 settembre 2024, il decreto prot. n. 2117 dell'11 ottobre 2024 con cui non era stata autorizzata, per l'anno scolastico 2024/2025, una classe quinta collaterale dell'indirizzo tecnico economico AFM, la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 e gli ulteriori atti presupposti. La ricorrente ha dedotto la violazione del d.m. n. 83/2008, della l. n. 62/2000 e del principio secondo cui non possono essere introdotti, mediante atti regolamentari o amministrativi, requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge per il conseguimento e il mantenimento della parità scolastica. In particolare, ha contestato la previsione secondo cui l'attivazione di classi quinte collaterali presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado potesse essere autorizzata soltanto in via eccezionale e che le condizioni per lo sdoppiamento non potessero essere precostituite mediante esami di idoneità o artificiose riduzioni del numero degli alunni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative alla legittimità degli atti dell'amministrazione scolastica. La decisione è stata adottata poiché la ricorrente, con nota depositata il 30 gennaio 2026 e prima della trattazione nel merito, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il Collegio ha richiamato il principio della disponibilità del processo amministrativo da parte di chi lo ha instaurato: il sindacato giurisdizionale può essere esercitato solo su iniziativa del soggetto che si assume leso e il giudice non può decidere nel merito quando la parte dichiari di non voler più ottenere la pronuncia di annullamento. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale base procedimentale della comunicazione dei motivi ostativi impugnata; la sentenza non ne esamina il merito.
l. 62/2000
Richiamata dalla ricorrente quale parametro della disciplina della parità scolastica; la sentenza non decide la relativa censura.
d.m. n. 83/2008
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della disciplina delle scuole paritarie e dell'attivazione delle classi; la sentenza non decide la relativa censura.
d.m. n. 267/2007
Impugnato, ove occorrente, quale atto presupposto; la sentenza non ne esamina la legittimità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorso è nella disponibilità della parte che lo ha proposto; qualora essa dichiari, prima della decisione nel merito, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare le censure dedotte.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse formulata dalla parte ricorrente prima della trattazione nel merito impedisce al giudice di decidere la controversia d'ufficio, in applicazione del principio della domanda.
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