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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34780/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Clatinici Felicia era imputata per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2000) per aver omesso, nella domanda di accesso al reddito di cittadinanza, di dichiarare redditi da lavoro dipendente pari a euro 5.040,00. La vicenda processuale evidenzia che: nella dichiarazione sostitutiva unica del 9 marzo 2020 la ricorrente aveva dichiarato di non aver percepito redditi; l'INPS aveva rilevato l'erogazione di indennità NASpI conseguente a licenziamento e richiesto rettifica; il 24 aprile 2020 la ricorrente presentava una nuova dichiarazione indicando la NASpI ma omettendo nuovamente il reddito da lavoro dipendente percepito nella stessa annualità. Il fatto è contestato come occultamento finalizzato all'ottenimento indebito del reddito di cittadinanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi dedotti siano una generica ripetizione delle doglianze già esaminate e motivatamente respinte dai giudici di merito, e che la motivazione dei giudici di primo e secondo grado sia conforme e adeguata: la sequenza documentale dimostra la consapevolezza dell'imputata dell'esistenza del reddito e il suo occultamento con finalità fraudolente; risulta inoltre incontestato che il beneficio sia stato percepito e che l'INPS abbia chiesto la restituzione. La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186 e, ritenendo che non sussistano elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2000

    art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2000

    La norma è stata utilizzata per contestare l'omessa dichiarazione di redditi ai fini dell'ottenimento del reddito di cittadinanza; la Corte ha ritenuto che l'ocultamento del reddito integrate la fattispecie di indebita percezione del beneficio e la rilevanza penale dell'omissione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre l'onere delle spese del procedimento e il versamento della somma a favore della Cassa delle ammende (Euro 3.000,00) in seguito alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale

    Richiamata nel quadro della valutazione sull'eventuale colpa nella proposizione del ricorso: la Corte ha ritenuto che non esistano elementi per considerare il ricorso proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In materia di benefici assistenziali (es. reddito di cittadinanza) la sequenza delle dichiarazioni e le comunicazioni dell'INPS sono elementi probatori rilevanti: omissioni ripetute e la prova che il beneficio è stato percepito e richiesto in restituzione rafforzano l'elemento intenzionale della frode.
  • Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non rivede i fatti e le valutazioni probatorie dei giudici di merito: i motivi devono evidenziare questioni di diritto o vizi logico-giuridici specifici, non una mera ripetizione delle doglianze già affrontate.
  • Se il ricorso è manifestamente una ripetizione generica di questioni già decise, può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.).
  • Documentazione amministrativa (denunce INPS, lettere di licenziamento, comunicazioni di rettifica) assume valore decisivo se mostra contraddizioni nelle dichiarazioni dell'interessato; spiegazioni concrete e prove documentali tempestive sono necessarie per contrastare l'accertamento di dolo.
  • Per difendersi efficacemente in casi simili è necessario proporre motivi di cassazione che incardinino errori di diritto, contraddizioni specifiche nella motivazione o profili di nullità procedurale, non semplici negazioni dei fatti.

Testo integrale

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