Ordinanza n. 10365/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento del parere negativo da parte del Ministero dell’interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per le risorse finanziarie, avente a oggetto il calcolo del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali ai sensi dell’art.1, co. 98, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, notificato tramite pec il 28.12.2022; per la mancata adozione del provvedimento da parte dell’Inps, per il personale in quiescenza, attraverso il meccanismo del silenzio rifiuto, ovvero sia silenzio inadempimento di cui all’art. 2, secondo comma, della l n. 241/1990, relativamente alle richieste presentate e concernenti il calcolo del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali ai sensi dell’art.1, co. 98, della legge 30 dicembre 2021, n.234;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere negativo ministeriale sul calcolo del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali e mancata adozione da parte dell'INPS del provvedimento di rideterminazione dell'indennità di buonuscita
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il parere negativo espresso dal Ministero dell'interno, Direzione centrale per le risorse finanziarie, in ordine al calcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 1, comma 98, della legge n. 234 del 2021. Hanno inoltre dedotto la mancata adozione, da parte dell'INPS, del provvedimento richiesto, qualificata come silenzio rifiuto o silenzio-inadempimento ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990, relativamente alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, con rivalutazione e interessi. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di lesività del parere impugnato e per difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'interno rispetto alla domanda di rideterminazione del TFS, riferita a una competenza che potrebbe fare capo all'INPS.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso il merito né le eccezioni processuali. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto alle parti la questione della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di lesività dell'atto impugnato e per difetto di legittimazione passiva del Ministero intimato in relazione alla domanda di rideterminazione dell'indennità di buonuscita. È stato assegnato alle parti termine sino al 15 giugno 2026 per il deposito di memorie; la decisione è stata riservata all'esito.
Norme richiamate
art. 1, comma 98, legge 30 dicembre 2021, n. 234
inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del TFS
La disposizione è indicata dai ricorrenti quale base normativa della pretesa di calcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali; l'ordinanza non ne definisce l'interpretazione sostanziale.
art. 2, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato dai ricorrenti quale fondamento della contestazione della mancata adozione del provvedimento richiesto all'INPS; l'ordinanza non decide la relativa domanda.
art. 73, comma 3, c.p.a.
possibile inammissibilità del ricorso per difetto di lesività dell’atto impugnato nonché per difetto di legittimazione passiva
Impone al giudice, quando rileva d'ufficio una questione decisiva non esaminata dalle parti, di sottoporla al contraddittorio mediante assegnazione di un termine per memorie prima della decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; l'ordinanza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio in decisione, il giudice rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva e non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., riservando la decisione all'esito.
- Un atto privo di lesività immediata e attuale può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione; la questione deve essere esaminata prima del merito quando incide sulle condizioni dell'azione.
- La domanda di rideterminazione di una prestazione previdenziale o di fine servizio deve essere proposta nei confronti dell'amministrazione titolare del relativo potere; la chiamata in giudizio di un'amministrazione priva di legittimazione passiva può comportare l'inammissibilità della domanda nei suoi confronti.
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