L.R. Toscana 53/2009
Disciplina dell’attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2009 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per il solo anno 2009, la cattura di cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello da utilizzare come richiami vivi in alcune province toscane, con quantitativi fissati nell’allegato A e cessione a euro 20,00 per esemplare. L’attività decorre dall’entrata in vigore fino al 31 dicembre 2009. L’art. 2 è stato poi dichiarato incostituzionale.
Disciplina 2009 della cattura di uccelli selvatici da richiamo in Toscana
Disciplina 2009 della cattura di uccelli selvatici da richiamo
La legge regionale toscana regola in modo temporaneo la cattura di uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2009, nell’ambito della normativa statale e regionale sulla fauna selvatica e sul prelievo venatorio. Si tratta di una disciplina limitata nel tempo e riferita esclusivamente al territorio della Regione Toscana.
Finalità e ambito applicativo
La finalità del provvedimento è disciplinare la cattura di uccelli selvatici da richiamo prevista dalla legge n. 157 del 1992 e dalla legge regionale Toscana n. 3 del 1994. La regolazione riguarda soltanto l’anno 2009 e non introduce una disciplina generale e stabile del settore.
Province autorizzate e specie cacciabili
Per il 2009 sono autorizzate alla gestione degli impianti di cattura e alla cattura le Province di:
- Arezzo
- Firenze
- Lucca
- Pisa
- Pistoia
- Siena
La cattura è ammessa per esemplari appartenenti alle seguenti specie, da utilizzare a scopo di richiamo:
- cesena
- merlo
- tordo bottaccio
- tordo sassello
I quantitativi complessivi, suddivisi per provincia, tipo e specie, sono quelli indicati nell’allegato A della legge.
Corrispettivo per la cessione degli esemplari
Per ciascun esemplare catturato e ceduto è previsto un importo pari a euro 20,00.
Periodo di svolgimento dell’attività
L’attività di cattura può essere svolta dal giorno di entrata in vigore della legge fino al 31 dicembre 2009. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Vigilanza, controlli e relazione finale
La vigilanza e il controllo sull’attività di cattura sono affidati ai soggetti indicati dall’articolo 51 della l.r. Toscana n. 3 del 1994. Le province devono trasmettere entro il 31 gennaio 2010 una relazione sull’attività svolta dai singoli impianti di cattura all’ISPRA e al competente ufficio della Giunta regionale.
Attualità della disciplina
La norma ha natura chiaramente temporanea e riferita a un’unica annualità. Inoltre, l’articolo 2 è stato dichiarato illegittimo costituzionalmente dalla Corte costituzionale con sentenza n. 266 del 22 luglio 2010, circostanza che ne esclude l’utilità applicativa attuale.
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