Cassazione Penale, Sentenza n. 08631/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 222 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) per l'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria (revoca o, ove possibile, sospensione della patente di guida) in relazione alla condanna/applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato previsto dall'art. 589-bis c.p.; in pratica si contestava che il GIP non aveva disposto alcuna sanzione amministrativa accessoria prevista dalla norma
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria, disponendo il rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Milano. La decisione si fonda anche sul principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 21369/2020) circa l'ammissibilità del ricorso per cassazione rispetto a omissioni/erronee applicazioni di sanzioni amministrative accessorie nelle sentenze di applicazione della pena e sulla pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 88/2019) che ha consentito, in talune ipotesi, la sospensione della patente in alternativa alla revoca
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 222
Prevede le sanzioni amministrative accessorie (tra cui revoca o sospensione della patente) per reati stradali; la Corte ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale che ha ammesso la possibilità di sospendere la patente in alternativa alla revoca in specifiche ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 589-bis cod. pen.
Norma sostanziale (omicidio stradale) che dà luogo, in caso di condanna o applicazione della pena, all'applicabilità delle sanzioni amministrative previste dall'art. 222 c.d.s.; è il reato per cui l'imputato è stato dichiarato responsabile
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Regola la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sua introduzione ha reso ammissibile il sindacato in Cassazione sull'omessa/erronea applicazione di sanzioni amministrative accessorie, come interpretato dalle Sezioni Unite
art. 606 cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione; secondo le Sezioni Unite è applicabile anche per censurare l'omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie nelle sentenze di patteggiamento
Sezioni Unite, sentenza n. 21369/2020 (PG c/ Melzani Saymon)
«In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen." (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, PG c/ Melzani Saymon Rv. 279349)"
Ha stabilito che il ricorso per cassazione è ammissibile anche contro la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) quando si censuri l'omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie
Corte Costituzionale, sentenza n. 88/2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 222 che impediva al giudice, in caso di condanna o applicazione della pena per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., di disporre la sospensione della patente in alternativa alla revoca quando non sussistono le circostanze aggravanti previste dai commi 2 e 3 di tali articoli
Massime di principio
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione limitatamente all'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie anche in caso di sentenza di applicazione della pena (patteggiamento), alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite
- Dove la legge del Codice della Strada prevedeva la revoca come sanzione, occorre verificare la pronuncia della Corte Costituzionale: in assenza di aggravanti specifiche il giudice può valutare la sospensione della patente come misura alternativa
- Se il giudice di merito omette di pronunciare sulla sanzione amministrativa accessoria, la Corte di cassazione può annullare limitatamente a questo punto e rinviare per nuovo giudizio affinché sia applicata la sanzione dovuta conformemente ai principi costituzionali e alla giurisprudenza
- Al rinvio, il giudice di merito deve esaminare la sussistenza delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 589-bis e 590-bis c.p.: se presenti, potrebbe essere necessaria la revoca; in loro assenza, è possibile disporre la sospensione
- In sede di patteggiamento il sindacato in Cassazione può riguardare anche questioni 'amministrative' accessorie collegate alla pena, pertanto occorre che la decisione di merito espliciti le determinazioni sulle sanzioni accessorie per evitare future nullità o annullamenti parziali
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