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Sentenza

Sentenza n. 53/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 122 del 6 marzo 2024

Giustizia amministrativa202500913

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 122 del 6 marzo 2024, relativa al pagamento del beneficio annuale della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, passata in giudicato il 6 settembre 2024, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero al pagamento degli importi relativi alle annualità non corrisposte, oltre interessi. Dopo la notifica del titolo alla sede reale dell’Amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Ministero alla penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza svolgere deduzioni sul merito. Dagli atti non risultava l’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero non aveva eseguito il giudicato. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione al titolo, compiendo ogni adempimento necessario entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio; il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessato, successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero, anche al pagamento delle somme ancora dovute. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale ulteriore inottemperanza

    La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure necessarie a rendere effettiva la tutela.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere applicata in presenza del ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata in misura corrispondente agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente al creditore di promuovere il giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • L’omessa esecuzione di una pronuncia passata in giudicato che riconosce un credito pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione legittima il creditore a proporre giudizio di ottemperanza, una volta decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento dell’amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata l’inesecuzione del titolo, il giudice deve ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere disposta quando il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato risulti ingiustificato; la sua decorrenza può essere fissata dalla comunicazione o notificazione dell’ordine giudiziale di pagamento e la sua misura può essere commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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