Sentenza n. 5155/2026 - Roma, Sezione 5
per l'accertamento e la declaratoria, ex artt. 31 e 117 c.p.a., dell'illegittimità del silenzio/inadempimento della Regione Lazio sull'avvio del procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore della ricorrente, derivante dal Lodo arbitrale n. 1377/2009 del 23 luglio 2009, cui è stata apposta la formula esecutiva in data 4 novembre 2009 (all. n. 1), a mezzo del quale il Collegio Arbitrale ha condannato la Regione Lazio al pagamento, in favore del R.T.I. Mele Engineering Prof. Ing. Michele Mele e Associati - Pigreco s.r.l., di oltre 13 milioni di euro per sorte capitale e spese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio della Regione Lazio sull'avvio del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un lodo arbitrale esecutivo
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il raggruppamento ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. deducendo l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Lazio rispetto alla richiesta di avvio del procedimento per il riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000, di un debito fuori bilancio superiore a 13 milioni di euro, derivante da un lodo arbitrale del 23 luglio 2009, munito di formula esecutiva e notificato alla Regione. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiesto la reiezione o l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L'azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. presuppone una controversia relativa a interessi legittimi e all'inerzia nell'esercizio di un potere pubblico; non è invece utilizzabile quando la pretesa sostanziale riguarda un diritto soggettivo pieno di natura patrimoniale. Nel caso concreto, il raggruppamento mira a ottenere il pagamento di quanto dovuto in esecuzione del lodo arbitrale: il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce un adempimento di controllo amministrativo-contabile e non è condizione necessaria per l'esercizio del diritto di credito né trasforma quest'ultimo in interesse legittimo. La controversia deve pertanto essere radicata davanti al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il giudice ha escluso che la prospettata discrezionalità dell'ente nel procedimento di riconoscimento possa attrarre la causa nella giurisdizione amministrativa, affermando che la giurisdizione non può essere determinata mediante una frammentazione per fasi o segmenti del procedimento. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio-inadempimento è esperibile in relazione a inerzie amministrative incidenti su interessi legittimi e connesse all'esercizio di un potere pubblico; non è compatibile con pretese patrimoniali fondate su diritti soggettivi.
art. 194 d.lgs. n. 267/2000
La procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, applicabile anche agli enti regionali secondo la decisione, assolve a finalità di controllo della regolarità amministrativo-contabile, analisi delle cause della passività e individuazione di misure correttive e responsabilità; non costituisce il necessario momento attuativo del diritto di credito.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la controversia può essere proseguita davanti al giudice ordinario secondo le regole della translatio iudicii.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a. presuppone l'inerzia dell'amministrazione nell'esercizio di un potere pubblico incidente su un interesse legittimo; non è esperibile per ottenere, attraverso un obbligo di provvedere, il pagamento di somme dovute in base a un diritto soggettivo di credito.
- La procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ha finalità di controllo della regolarità amministrativo-contabile dell'ente e non costituisce il necessario presupposto per l'esercizio o l'attuazione giudiziale del diritto di credito del privato.
- La giurisdizione non può essere determinata mediante la scomposizione della vicenda in singole fasi o segmenti procedimentali: occorre considerare unitariamente la situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio.
- La prospettazione di una discrezionalità amministrativa nell'ambito del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio non attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione su una controversia che, nella sostanza, mira all'adempimento di un'obbligazione patrimoniale.
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