Parere n. 1726/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società -OMISSIS- contro l’U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-e il Ministero dell’interno per l’annullamento: a) del provvedimento -OMISSIS- del 21 maggio 2025 di rigetto dell’istanza di rinnovo dell'iscrizione nell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e egli esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), ai sensi dell’art. 91, co. 7 bis, del D. Lgs. n. 159/2011, e contestuale adozione di informazione antimafia interdittiva; b) della nota della Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo di -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del 19 febbraio 2024 e relativi allegati: b1) nota della Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 17 ottobre 2024 e relativi allegati; b2) nota del Comando Provinciale di -OMISSIS--OMISSIS-del 20 settembre 2024; b.3) nota della Questura di -OMISSIS-prot. -OMISSIS-del 3 marzo 2023 (atti non conosciuti).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di rinnovo dell’iscrizione nella white list, con contestuale adozione di informazione antimafia interdittiva, e degli atti istruttori presupposti
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ha impugnato il provvedimento prefettizio del 19 maggio 2025 che ha respinto la richiesta di permanenza nella white list per l’attività di autotrasporto per conto terzi e ha contestualmente adottato un’interdittiva antimafia. Con due motivi, esaminati congiuntamente, ha dedotto violazione della disciplina antimafia e della legge n. 241/1990, difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità e violazione del giusto procedimento e dei principi di imparzialità, buon andamento e correttezza. Ha sostenuto che la valutazione si fondasse sulle vicende penali del padre della legale rappresentante, ormai formalmente estraneo alla compagine sociale, e che né la società né i suoi amministratori fossero coinvolti in fatti penalmente rilevanti; ha inoltre richiamato l’assoluzione dell’uomo da accuse di tipo camorristico, la richiesta di revocazione della condanna per autoriciclaggio, la fase ancora dibattimentale del procedimento a carico della legale rappresentante, l’assenza di prova di intrecci societari o di un ruolo di amministratore di fatto del padre, la mancanza di convivenza e il legittimo affidamento derivante dalla precedente iscrizione. Il Ministero ha chiesto il rigetto.
Il parere
La Sezione respinge il ricorso. Rileva che il diniego di iscrizione o rinnovo nella white list è retto dai principi propri dell’interdittiva antimafia, poiché i due istituti appartengono a un sistema normativo unitario e perseguono finalità cautelari e preventive, non sanzionatorie. L’interdittiva non richiede un accertamento penale definitivo: può fondarsi su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che, secondo il criterio del «più probabile che non», rendano razionalmente credibile il pericolo di infiltrazione, da apprezzarsi complessivamente e con valutazione sindacabile in sede giurisdizionale. Nel caso concreto, la condanna irrevocabile del padre della legale rappresentante per autoriciclaggio resta rilevante nonostante la riferita richiesta di revocazione; l’assoluzione in udienza preliminare dalle accuse di delitti camorristici non esclude la valutazione preventiva, che non presuppone responsabilità penale accertata. Hanno inoltre valore indiziante il coinvolgimento in ulteriori indagini, anche per fatti contestati nell’interesse della società, e i rapporti societari con imprese a loro volta destinatarie di dinieghi di iscrizione in white list. Il quadro è rafforzato dalla stretta parentela padre-figlia, considerata insieme agli altri elementi: non lo superano né la mancanza di convivenza né la formale uscita del padre dalla compagine. La Sezione giudica quindi adeguatamente supportate le conclusioni prefettizie e privo di fondamento il richiamo all’affidamento derivante dalla precedente iscrizione. Dà atto del rispetto del contraddittorio, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa alla ricorrente senza che questa presentasse osservazioni.
Osservazioni
Motivi di ricorso: presupposti, istruttoria e motivazione dell’interdittiva
Motivi respinti congiuntamente. L’istruttoria prefettizia è ritenuta completa e le conclusioni ragionevoli alla luce della condanna irrevocabile per autoriciclaggio, di ulteriori indagini e contestazioni relative anche all’interesse della società, degli intrecci societari con imprese interdette e del rapporto padre-figlia tra il soggetto coinvolto e la legale rappresentante. La richiesta di revocazione della condanna, l’assoluzione in udienza preliminare da accuse concernenti delitti camorristici, l’assenza di convivenza e la formale uscita dalla compagine sociale non eliminano il valore degli elementi nell’apprezzamento preventivo.
Motivi di ricorso: legittimo affidamento dalla precedente iscrizione
La censura è respinta: il richiamo all’affidamento asseritamente derivante dalla precedente iscrizione nella white list è giudicato privo di rilievo e di fondamento.
Norme richiamate
art. 1, commi 52 e 52-bis, l. 190/2012
le disposizioni relative all'iscrizione nella white list formano un corpo normativo unico con quelle dettate dal codice antimafia per le relative misure (comunicazioni ed informazioni) tanto che, come previsto dall'art. 1, comma 52 bis, l. n. 190 del 2012, introdotto dall'art. 29, comma 1, d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, “l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per la quali essa è stata disposta”
L’iscrizione nella white list e le misure di comunicazione e informazione antimafia costituiscono parti coordinate di un unico sistema; l’iscrizione produce gli effetti liberatori previsti dalla legge anche per contratti relativi ad attività diverse da quella per cui è stata disposta.
artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. 159/2011
sono misure anticipatori in funzione di difesa della legalità, prive di carattere sanzionatorio, ma di natura cautelare e preventiva tendenti alla massima anticipazione possibile della soglia di prevenzione per apprestare la salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e il buon andamento della pubblica amministrazione e sono essenzialmente rivolte a colpire l’azione della criminalità organizzata, impedendole di avere rapporti con la pubblica amministrazione.
Le misure interdittive sono preventive e cautelari, non sanzionatorie; mirano ad anticipare la protezione della legalità e a impedire rapporti tra criminalità organizzata e pubblica amministrazione.
art. 85 d.lgs. 159/2011
non è stato contestato che il signor -OMISSIS- sia stato coinvolto in procedimenti penali, di cui uno conclusosi con una sentenza irrevocabile di condanna per autoriciclaggio ex art. 648 ter 1 c.p.
La disposizione è richiamata per individuare i soggetti rilevanti ai fini dei controlli antimafia; nel caso, la valutazione considera anche la posizione della legale rappresentante e le relazioni con il padre.
art. 648-ter.1 c.p.
non è stato contestato che il signor -OMISSIS- sia stato coinvolto in procedimenti penali, di cui uno conclusosi con una sentenza irrevocabile di condanna per autoriciclaggio ex art. 648 ter 1 c.p.: è irrilevante che quella sentenza sia stata asseritamente oggetto di una richiesta di revocazione ex art. 630 c.p.p.
La condanna irrevocabile per autoriciclaggio costituisce un elemento valutabile nel procedimento preventivo; la mera pendenza della riferita richiesta di revocazione non ne elimina, ai fini dell’apprezzamento interdittivo, la rilevanza.
art. 603-bis, commi 1, 2 e 4, c.p.
Assume valore indiziante anche la circostanza che il predetto sia stato coinvolto in altre indagini da parte della Polizia di Stato di -OMISSIS- e nel relativo procedimento penale sia stato accusato quale responsabile in corso tra l’altro del reato di cui all’603 bis, comma 1.2 e 4, c.p. (concorso e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) nell’interesse della società ricorrente.
Il coinvolgimento in un’indagine per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, contestato nell’interesse della società, è considerato un elemento indiziante nel quadro complessivo del pericolo di infiltrazione.
art. 630 c.p.p.
non è stato contestato che il signor -OMISSIS- sia stato coinvolto in procedimenti penali, di cui uno conclusosi con una sentenza irrevocabile di condanna per autoriciclaggio ex art. 648 ter 1 c.p.: è irrilevante che quella sentenza sia stata asseritamente oggetto di una richiesta di revocazione ex art. 630 c.p.p.
La richiesta di revocazione della sentenza penale, per come prospettata dalla ricorrente, non neutralizza la rilevanza della condanna irrevocabile nell’autonoma valutazione amministrativa preventiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente e gli eventuali altri soggetti che risultano indicati nominativamente.
La disposizione è applicata a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, disponendo l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente e gli eventuali altri soggetti che risultano indicati nominativamente.
La disposizione concorre, nel caso concreto, a fondare la tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il diniego o la revoca dell’iscrizione nella white list segue i principi dell’interdittiva antimafia, poiché white list e comunicazioni e informazioni antimafia formano un sistema normativo unitario, da interpretare in modo coordinato e non atomistico.
- La misura interdittiva antimafia ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e non richiede un accertamento penale definitivo della contiguità dell’impresa con organizzazioni mafiose.
- Il pericolo di infiltrazione può essere desunto da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, valutati complessivamente secondo il criterio del «più probabile che non»; tale apprezzamento deve essere oggettivo, razionale e sindacabile in sede giurisdizionale.
- I rapporti di parentela possono concorrere a fondare l’interdittiva quando, considerati insieme agli altri elementi, siano indicativi di una conduzione familiare o di una regia collettiva dell’impresa; né la mancanza di convivenza né la formale uscita dalla compagine societaria escludono automaticamente il loro rilievo.
- La precedente iscrizione nella white list non fonda, da sola, un affidamento idoneo a impedire un successivo diniego o una misura interdittiva antimafia.
Diniego di rinnovo della white list e informazione antimafia interdittiva
La Sezione I esamina un ricorso straordinario di una società attiva nell’autotrasporto per conto terzi contro il diniego prefettizio di permanenza nella white list, accompagnato da informazione antimafia interdittiva, e contro gli atti istruttori presupposti. Il ricorso è respinto.
Procedimento e censure
Il provvedimento impugnato, adottato il 19 maggio 2025 sull’istanza presentata il 26 gennaio 2021, ha negato la permanenza nell’elenco previsto dall’art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 e disposto la cancellazione della società dall’elenco delle imprese richiedenti, attribuendo al diniego valore di informazione interdittiva ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 del d.lgs. n. 159/2011.
La società ha dedotto due motivi, trattati congiuntamente, lamentando violazione della disciplina antimafia e della legge n. 241/1990, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità e violazione del giusto procedimento. Ha sostenuto che l’istruttoria si fosse basata sulle vicende del padre della legale rappresentante, ormai formalmente estraneo alla compagine; ha inoltre contestato la rilevanza delle vicende penali, degli intrecci societari e del rapporto di parentela, richiamando la mancanza di convivenza e la precedente iscrizione nella white list. Il Ministero dell’interno ha chiesto il rigetto. La Sezione dà atto del rispetto del contraddittorio: la relazione istruttoria ministeriale del 3 novembre 2025 era stata trasmessa alla ricorrente, che non aveva presentato osservazioni o controdeduzioni.
Quadro dei controlli antimafia e criteri di valutazione
La Sezione afferma che iscrizione nella white list e comunicazioni e informazioni antimafia appartengono a un sistema normativo unitario. Il diniego di iscrizione o di rinnovo è regolato dai principi propri dell’interdittiva, poiché tali misure mirano a tutelare l’ordine pubblico economico, la libera concorrenza e il buon andamento della pubblica amministrazione. Esse hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e tendono ad anticipare la soglia di prevenzione.
Non è necessario che il pericolo di infiltrazione sia fondato su un accertamento penale definitivo. È sufficiente una valutazione complessiva di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idonei a rendere razionalmente credibile il rischio secondo la logica del «più probabile che non». La valutazione deve essere oggettiva e resta sindacabile in sede giurisdizionale; gli indizi non vanno letti isolatamente, ma nel loro insieme.
Applicazione al caso concreto
La Sezione ritiene non smentita la completezza dell’istruttoria prefettizia. Considera rilevante la condanna irrevocabile del padre della legale rappresentante per autoriciclaggio, senza attribuire efficacia neutralizzante alla riferita richiesta di revocazione. Neppure l’assoluzione in udienza preliminare da accuse concernenti delitti camorristici esclude la rilevanza preventiva della vicenda, poiché l’interdittiva non presuppone l’accertamento della responsabilità penale. È inoltre valutato come indizio il coinvolgimento in ulteriori indagini, anche per fatti contestati nell’interesse della società.
Il provvedimento prefettizio ha individuato rapporti societari con altre imprese destinatarie di dinieghi di iscrizione nella white list e ha collegato tali elementi alla posizione del soggetto coinvolto. Il quadro è rafforzato dal rapporto di stretta parentela padre-figlia, essendo la figlia legale rappresentante e presidente del consiglio di gestione. La mancanza di convivenza e la formale uscita del padre dalla compagine sociale non sono sufficienti a superare il valore indiziario degli elementi considerati congiuntamente.
La censura relativa al legittimo affidamento derivante dalla precedente iscrizione è giudicata priva di rilievo e fondamento.
Esito
La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto. Dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare la società e gli altri soggetti nominativamente indicati, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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