Ordinanza n. 253/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, con presa d'atto della determinazione dell'indennizzo e riconoscimento di un debito fuori bilancio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la deliberazione consiliare con cui il Comune ha dichiarato l'interesse pubblico, concreto e attuale all'acquisizione sanante di un'area e ha riconosciuto in suo favore un indennizzo di euro 177.137,97, chiedendone l'annullamento, la declaratoria di inefficacia e la sospensione cautelare. La ricorrente ha sostenuto, in particolare, che il potere di acquisizione sanante fosse stato consumato, almeno in parte, dall'intervento sostitutivo di un Commissario, il cui provvedimento del febbraio 2023 aveva già definito la fase di accertamento delle indennità spettanti. Il Comune, non avendo impugnato tale provvedimento, avrebbe poi tentato, dopo oltre due anni, di rimettere in discussione una determinazione adottata in sede di esecuzione del giudicato. La domanda di declaratoria di inefficacia è stata prospettata anche in relazione alla consumazione del potere e alla violazione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le censure avessero, in sede cautelare, un apprezzabile grado di consistenza. In particolare, ha rilevato che il potere di acquisizione sanante risultava almeno parzialmente consumato dall'intervento sostitutivo del Commissario e che il provvedimento commissariale del febbraio 2023, pur non avendo perfezionato il trasferimento del diritto, aveva completato la fase di accertamento delle indennità spettanti al privato. Poiché il Comune non aveva impugnato tale provvedimento, esso era divenuto definitivo almeno su questo profilo, sicché appariva problematica la successiva rimessa in discussione della determinazione già adottata in esecuzione del giudicato. Nonostante il fumus boni iuris, la domanda cautelare è stata respinta per difetto del requisito del periculum in mora: il pregiudizio non è stato ritenuto grave e irreversibile, poiché la società disponeva già di un decreto ingiuntivo ottenuto dal giudice ordinario e provvisoriamente esecutivo, idoneo a tutelare il credito. Il TAR ha inoltre riqualificato la domanda di declaratoria di inefficacia, nella parte relativa alla consumazione del potere e alla violazione del giudicato, nelle forme del giudizio di ottemperanza, ritenendo che in tale sede la parte potesse far valere le proprie ragioni con le garanzie e i poteri propri di quel rito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
La deliberazione impugnata è stata adottata quale atto di acquisizione sanante; il TAR ha rilevato, in sede cautelare, la possibile consumazione almeno parziale del relativo potere a seguito dell'intervento commissariale.
art. 194, comma 1, lett. d), d.lgs. 267/2000
La deliberazione impugnata ha riconosciuto la legittimità di un debito fuori bilancio relativo all'indennizzo dovuto alla società.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede un pregiudizio grave e irreversibile; tale requisito è stato ritenuto insussistente nonostante l'apprezzabile consistenza delle censure.
Massime di principio
- Quando un commissario, intervenuto in sede di esecuzione del giudicato, abbia definito la fase di accertamento delle indennità spettanti al privato, l'amministrazione non può rimettere successivamente in discussione tale determinazione se il provvedimento commissariale non è stato tempestivamente impugnato ed è divenuto definitivo su quel profilo.
- La mancata perfezione del trasferimento del diritto nell'ambito dell'acquisizione sanante non impedisce che il provvedimento commissariale possa produrre effetti definitivi quanto alla distinta fase di accertamento e determinazione delle indennità.
- La domanda diretta a far dichiarare inefficace un atto amministrativo per consumazione del potere e violazione del giudicato deve essere trattata, per tali profili, nelle forme del giudizio di ottemperanza.
- La sussistenza di un apprezzabile fumus boni iuris non è sufficiente per concedere la tutela cautelare quando il pregiudizio allegato non presenti gravità e irreversibilità; la disponibilità di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo può escludere il periculum in mora rispetto a un credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione.
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