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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20035/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per il tentato omicidio di Alfonso Bruno (del 04/05/2013), contestando in particolare la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia come riscontri alla chiamata di correità. Calone deduceva insufficiente motivazione e carenza dei riscontri individualizzanti, sostenendo l'inattendibilità del collaboratore Ricciardi e l'incongruenza delle sue dichiarazioni rispetto alla chiamata di correità di Dello Iacolo. Orefice contestava similmente la credibilità del Ricciardi e l'assenza di riscontri che colleghino specificamente lui (Orefice) all'agguato, lamentando che i riscontri non risultano individualizzanti nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Antonio Calone, ritenendo corretta e logica la valutazione della credibilità dei collaboratori (in particolare Dello Iacolo e Ricciardi) e la sussistenza di riscontri indipendenti e individualizzanti a suo carico (inclusa la identificazione fotografica da parte del Ricciardi e intercettazioni ritenute riferibili al fatto). Il ricorso di Fabio Orefice è stato invece accolto limitatamente al profilo della mancata verifica di riscontri individualizzanti a suo carico: la Corte ha annullato la sentenza impugnata in relazione all'Orefice con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sulla sua responsabilità, disponendo che il nuovo giudizio abbia piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi indicati. Calone è stato inoltre condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 56 cod.pen.

    Norma sulla responsabilità per concorso nel reato; richiamata quale titolo generale di partecipazione agli illeciti contestati.

  • art. 575 cod.pen.

    Norma sul delitto di omicidio; richiamata in relazione al tentato omicidio consumato con atti idonei diretti a uccidere la persona offesa.

  • art. 577 cod.pen.

    Norma sull'uso di armi o esplosivi; applicata per i colpi d'arma da fuoco impiegati nell'agguato.

  • art. 416-bis.1 cod.pen.

    Riferimento alla fattispecie aggravata di associazione di tipo mafioso o all'aggravante di metodo mafioso; la sentenza ha ritenuto l'aggravante mafiosa applicabile (metodo mafioso e finalità di agevolazione del clan).

  • legge n. 497/1974, artt. 10 e 14

    Norme connesse alla disciplina aggravante per reati commessi con finalità mafiose o per il regime di pene in caso di reati collegati a organizzazioni criminali (richiamate quale quadro normativo delle aggravanti).

  • art. 192, comma 3, cod.proc.pen.

    Principio che la chiamata di correità resa da un collaboratore necessita di riscontri esterni, indipendenti e individualizzanti per valere come prova sufficiente a condannare. La Corte ha richiamato e applicato questo principio, ritenendo adeguati i riscontri rispetto al Calone ma non sufficientemente individualizzanti rispetto all'Orefice.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.

    Motivi di ricorso per cassazione relativi a vizio di motivazione e travisamento o insufficienza della prova. La Corte ha esaminato tali censure: le ha ritenute infondate con riferimento al Calone e fondate limitatamente alla carenza di riscontri individualizzanti per l'Orefice.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere utilizzate come chiamata di correità ma richiedono riscontri esterni, indipendenti e individualizzanti (art. 192 c.p.p., comma 3): non è sufficiente la sola convergenza narrativa.
  • I riscontri possono consistere in prove rappresentative o logiche, incluse altre chiamate di correità, intercettazioni o elementi materiali, purché la conoscenza del fatto sia autonoma e non mutuata dalla fonte da riscontrare.
  • La valutazione della credibilità soggettiva del collaboratore (coerenza, precisione, mancanza di motivi di falsità) è distinta dalla valutazione dell'idoneità probatoria dei riscontri; entrambe devono essere motivate in modo logico e puntuale.
  • La mancanza di elementi che colleghino specificamente un imputato al fatto (riscontro individualizzante) può portare all'annullamento della condanna limitatamente a quel soggetto, anche se altri coimputati restano condannati.
  • La Corte di Cassazione può disporre il rinvio per nuovo giudizio solo per la posizione interessata dalla carenza istruttoria, lasciando inalterate le statuizioni valide per gli altri imputati.
  • Nei giudizi di merito la 'doppia conforme' (prime due decisioni concordanti) rafforza la valutazione di credibilità, ma non esonera dalla necessità di indicare riscontri che colleghino il fatto all'imputato.

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