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Sentenza

Sentenza n. 3580/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 737-2025 del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro, pubblicata in data 05 giugno 2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202504958

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica docente e il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione l'importo complessivo di 1.500 euro. Nonostante il giudicato, l'amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione della sentenza e la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la corretta notificazione telematica del titolo esecutivo al Ministero presso l'indirizzo PEC estratto dal Registro delle P.P.A.A. e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro. L'amministrazione si è costituita, ma non ha adeguatamente contestato la pretesa né dimostrato l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza e ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Monza entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica docente per le annualità indicate nel giudicato. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli il compito di eseguire la sentenza entro i successivi 120 giorni, anche mediante funzionario delegato e, se necessario, facendo ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti o all'istituto del pagamento in conto sospeso. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori, per le spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati, inclusi i giudicati del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, per il caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza quando il giudicato contiene un'obbligazione pecuniaria. La notificazione del titolo alla sede reale dell'amministrazione consente l'avvio del procedimento contabile per l'adempimento spontaneo; decorso inutilmente il termine, il creditore può promuovere l'esecuzione.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito

    In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione dei docenti, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un giudicato del giudice ordinario avente ad oggetto un'obbligazione dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando il titolo sia passato in giudicato e l'amministrazione non vi abbia adempiuto.
  • Per le obbligazioni pecuniarie derivanti da un giudicato, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 si applica anche all'azione di ottemperanza; il termine decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione presso il suo indirizzo PEC istituzionale e deve essere inutilmente decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può adottare gli atti contabili necessari all'esecuzione del giudicato e, ove manchino fondi disponibili, ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti o al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto alcun compenso per l'esercizio delle funzioni di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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