Sentenza n. 84/2026 - Bari, Sezione 2
. 1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento -del provvedimento a firma del Direttore Procurement di Acquedotto Pugliese S.p.A. prot. n. 1810/2025 del 13 gennaio 2025, comunicato in pari data, con cui è stata disposta l’aggiudicazione della “Procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 162 e 168 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento, secondo lo schema giuridico dell’Accordo Quadro, da concludersi con più Operatori Economici, ai sensi degli artt. 59, co. 4 lett. a) e 154 del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di conferimento per il recupero e/o smaltimento dei fanghi (codice EER 19.08.05) prodotti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane gestiti da Acquedotto Pugliese S.p.A.” (CIG: B219B5535C); - del provvedimento a firma del Direttore Procurement di Acquedotto Pugliese S.p.A. prot. n 3258/2025 del 16 gennaio 2025, con cui è stato rettificato il suddetto provvedimento di aggiudicazione prot. n. 1810/2025 del 13 gennaio 2025, con riferimento alle posizioni dei predetti operatori economici; - del verbale di consegna per immissione nel servizio in via d’urgenza del 21 gennaio 2025, con cui Acquedotto Pugliese S.p.A. ha disposto l’esecuzione anticipata del servizio oggetto della suddetta procedura di gara ai sensi dell’art. 17, comma 9, del d.lgs. 36/2023, con decorrenza dal 27 gennaio 2025, da parte degli operatori economici risultati aggiudicatari dell’Accordo Quadro; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi: - i Verbali del Seggio di gara (segnatamente, i Verbali n. 1 del 31 luglio 2024, n. 2 del 1° agosto 2024, n. 3 del 5 agosto 2024, n. 4 del 6 agosto 2024, n. 5 del 18 settembre 2024, n. 6 del 26 novembre 2024 e n. 7 del 3 dicembre 2024) nella parte in cui hanno ammesso, valutato e graduato le offerte di C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l. a Socio unico, Ecoambiente S.r.l., Verde Ambiente S.r.l. e Idrovelox di Petrelli Franco & Figli S.r.l., anziché escluderle dalla procedura; - le Lettere di Invito che sono state inviate a quelli tra i suddetti operatori economici che non erano già “iscritti al Sistema di Qualificazione di AQP S.p.A.” nella “categoria merceologica: SERV 14 07” e non erano dunque, ai fini della qualificazione di Acquedotto Pugliese, “operativi” in tale categoria “alla data di invio della Lettera di Invito”; per la declaratoria di inefficacia -dell’Accordo Quadro, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.; e per la condanna -dell’Amministrazione resistente a disporre il subentro del Raggruppamento temporaneo di imprese tra le Società ricorrenti nell’aggiudicazione e, ove stipulato, nell’Accordo Quadro, quale risarcimento del danno in forma specifica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 c.p.a.” 2) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da VERDE AMBIENTE S.R.L. il 4.03.2025: per l’annullamento in via incidentale, previa concessione di tutela cautelare, -di tutti gli atti e provvedimenti adottati nella «Procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto artt. 162 e 168 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento, secondo lo schema giuridico dell’Accordo Quadro, da concludersi con più Operatori Economici, ai sensi degli artt. 59, co.4 lett. a) e 154 del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di conferimento per il recupero e/o smaltimento dei fanghi (codice EER 19.08.05) prodotti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane gestiti da Acquedotto Pugliese S.p.A. – CIG B219B5535C» indetta dalla Acquedotto Pugliese S.p.a., nella sola parte in cui lesivi per la Verde Ambiente S.r.l., ivi compresi, ove occorra: - il provvedimento a firma del Direttore Procurement di Acquedotto Pugliese S.p.a. prot. n. 1810/2025 del 13.1.2025, comunicato in pari data, con cui è stata disposta l’aggiudicazione della anzidetta procedura CIG B219B5535C, con riferimento alla posizione della ricorrente principale; - il provvedimento a firma del Direttore Procurement di Acquedotto Pugliese S.p.A. prot. n 3258/2025 del 16.1.2025, con cui è stato rettificato il suddetto provvedimento di aggiudicazione prot. n. 1810/2025 del 13.1.2025; - il verbale di consegna per immissione nel servizio in via d’urgenza del 21.1.2025, con cui la Acquedotto Pugliese S.p.a. ha disposto l’esecuzione anticipata del servizio oggetto della suddetta procedura di gara ai sensi dell’art. 17, comma 9, del d.lgs. 36/2023, con decorrenza dal 27.1.2025, da parte degli operatori economici risultati aggiudicatari dell’Accordo Quadro; - di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ivi inclusi tutti i verbali del Seggio di gara (segnatamente, i verbali n. 1 del 31.7.2024; n. 2 dell’1.8.2024; n. 3 del 5.8.2024; n. 4 del 6.8.2024; n. 5 del 18.9.2024; n. 6 del 26.11.2024 e n. 7 del 3.12.2024), nella parte in cui hanno ammesso, valutato e graduato l’offerta presentata dal costituendo R.T.I. formato dalla mandataria SIR S.p.a. e dalla mandante Ecolever S.r.l., anziché escluderla dalla procedura; - le lettere di invito e relative Pec accompagnatorie, complete di tutti i loro allegati, così come inviate dalla Acquedotto Pugliese S.p.a. a tutti gli operatori economici, ed in particolar modo, e per quanto di interesse, alla SIR S.p.a. ed alla Ecolever S.r.l. 3) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SIR S.P.A. il 19.03.2025: per l’annullamento -di atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo sotto ulteriori profili e del messaggio di posta elettronica inviato da Acquedotto Pugliese S.p.A. a C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l. a Socio unico in data 11 luglio 2024 e del “Regolamento Albo Fornitori” AQP del 6 dicembre 2024, se applicabile retroattivamente alla procedura
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione e successiva rettifica dell'accordo quadro per il servizio di conferimento, recupero e smaltimento dei fanghi, ammissione e graduatoria degli operatori economici, nonché consegna d'urgenza del servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il RTI ricorrente, collocato al sesto posto, ha impugnato l'aggiudicazione dell'accordo quadro e gli atti presupposti, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia dell'accordo quadro, ove stipulato, e il subentro in forma specifica. Ha dedotto, tra l'altro, la violazione della lettera di invito, del Regolamento Albo Fornitori della stazione appaltante, degli artt. 162, 165, 168, 94, 95, 98 e 59 del d.lgs. 36/2023, nonché dei principi di parità di trattamento, concorrenza, imparzialità, fiducia, buona fede e tutela dell'affidamento. In particolare, ha contestato l'ammissione e l'aggiudicazione di alcuni operatori che, alla data di invio simultaneo delle lettere di invito del 14 giugno 2024, non risultavano iscritti e operativi nella categoria merceologica SERV 14 07 del sistema di qualificazione AQP. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato la comunicazione con cui AQP aveva accolto l'istanza di autotutela di uno degli operatori, invitandolo alla procedura, e il Regolamento Albo Fornitori del 6 dicembre 2024, deducendone l'illegittima applicazione retroattiva. La controinteressata Verde Ambiente S.r.l. ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che anche la mandante del RTI ricorrente non possedeva il requisito di iscrizione e operatività al momento dell'invito: la mandante aveva infatti ricevuto l'invito il 17 giugno 2024, ma aveva richiesto l'iscrizione nella categoria pertinente soltanto il 22 giugno 2024, acquisendo lo stato di operativa l'11 luglio 2024.
La decisione
Il TAR ha accolto sia il ricorso principale e i motivi aggiunti sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto decisiva la questione del requisito soggettivo di partecipazione previsto dalla lettera di invito, riservata agli operatori iscritti al sistema di qualificazione AQP e operativi nella categoria SERV 14 07 alla data di invio degli inviti. Poiché gli inviti dovevano essere trasmessi simultaneamente, il momento rilevante è stato individuato nel 14 giugno 2024, alle ore 15:11, corrispondente all'invio dell'invito alla mandataria del RTI. Il requisito doveva sussistere in tale momento e riguardava ciascun operatore economico, anche se componente di un raggruppamento. Il Collegio ha ritenuto illegittima l'ammissione di C.R.E., Ecoambiente e Verde Ambiente, perché non risultavano iscritte e operative nella categoria richiesta alla data dell'invito; per C.R.E., inoltre, risultava l'iscrizione in una diversa categoria e non la necessaria iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. L'invito tardivo a C.R.E., disposto dopo l'accoglimento di una sua istanza, non poteva sanare la violazione, poiché AQP avrebbe dovuto eventualmente annullare la procedura e indire una nuova procedura con requisiti modificati, senza alterare la par condicio. Il TAR ha altresì accolto il ricorso incidentale, rilevando che la mandante del RTI ricorrente non possedeva il requisito al momento rilevante; i requisiti soggettivi non sono cumulabili tra i componenti del raggruppamento. La graduatoria dovrà quindi essere rideterminata tenendo conto delle quantità di rifiuti riferibili alle aggiudicazioni illegittime. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Non è stata espressamente pronunciata la declaratoria di inefficacia del contratto né disposto il subentro, mentre le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 162 d.lgs. 36/2023
operatori selezionati soltanto tra i candidati qualificati con tale sistema
L'adesione della stazione appaltante a un sistema di qualificazione vincola la selezione degli operatori ai candidati positivamente qualificati.
art. 165, comma 1, d.lgs. 36/2023
le stazioni appaltanti o gli enti concedenti invitano, simultaneamente, e per iscritto i candidati selezionati
La simultaneità degli inviti tutela la par condicio e individua il momento comune rispetto al quale deve essere verificato il possesso dei requisiti di partecipazione.
art. 168, comma 6, d.lgs. 36/2023
gli offerenti o i partecipanti ... sono selezionati soltanto tra i candidati qualificati con tale sistema
Nelle procedure negoziate precedute da sistema di qualificazione possono partecipare soltanto operatori già qualificati secondo il sistema applicabile.
art. 2 d.lgs. 36/2023
qualifica come colpa grave la violazione di auto-vincoli amministrativi
La stazione appaltante deve rispettare l'autovincolo derivante dal sistema di qualificazione e dalla lex specialis; la sua violazione incide sulla fiducia e sulla legittimità della gara.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato deve essere perseguito nel rispetto della concorrenza e della parità di trattamento.
art. 3 d.lgs. 36/2023
Il principio di accesso al mercato concorre a garantire concorrenza e imparzialità, ma non consente di disapplicare i requisiti vincolanti stabiliti dalla lex specialis.
art. 5 d.lgs. 36/2023
Buona fede e tutela dell'affidamento impongono alla stazione appaltante di applicare coerentemente le condizioni di partecipazione previamente stabilite.
art. 17, comma 9, d.lgs. 36/2023
La consegna in via d'urgenza non sana l'illegittimità dell'ammissione degli operatori né preclude l'esercizio del sindacato sugli atti di gara.
art. 124 c.p.a.
Il subentro in forma specifica è stato richiesto, ma il dispositivo non lo ha espressamente disposto.
Massime di principio
- Quando una procedura negoziata nei settori speciali è riservata dalla lex specialis agli operatori iscritti e operativi in una specifica categoria del sistema di qualificazione della stazione appaltante, il positivo completamento della qualificazione e lo stato di operatività devono sussistere al momento dell'invio simultaneo delle lettere di invito.
- La stazione appaltante che abbia previsto un sistema di qualificazione e vi abbia vincolato la procedura non può invitare o ammettere operatori non qualificati e non operativi alla data rilevante, neppure per ampliare la platea dei concorrenti o correggere successivamente una ritenuta eccessiva restrizione del mercato.
- L'ammissione tardiva di un operatore non in possesso del requisito previsto dalla lettera di invito viola la par condicio e non può essere sanata mediante un successivo aggiornamento dell'iscrizione o mediante l'invito disposto in autotutela; ove si intendano modificare i requisiti di partecipazione, occorre annullare la procedura e avviarne una nuova coerente con i requisiti modificati.
- I requisiti soggettivi di partecipazione connessi alla qualificazione presso il sistema della stazione appaltante devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento temporaneo e non sono cumulabili tra mandataria e mandante.
- La violazione dell'autovincolo risultante dall'avviso sul sistema di qualificazione e dalla lex specialis contrasta con i principi di fiducia, parità di trattamento, concorrenza, imparzialità, buona fede e tutela dell'affidamento.
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