Sentenza del 06/11/2019 n. 28564 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la sentenza della CTR della Campania deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi. In particolare, lamentava la mancata valutazione delle risorse finanziarie del nucleo familiare, indicate in misura superiore a quella considerata dall'Agenzia, e della censura relativa alla nullità dell'accertamento per mancato contraddittorio nella fase amministrativa. Sosteneva inoltre che le disponibilità economiche familiari fossero sufficienti a giustificare il reddito contestato e a escludere o ridurre l'accertamento sintetico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR, che aveva rideterminato il reddito imponibile da 43.559,58 euro a 17.899,00 euro, escludendo sia la prova dell'uso promiscuo dell'autovettura KIA, necessario per applicare l'abbattimento del 40%, sia la prova della coabitazione della madre pensionata con il contribuente, necessaria per considerare la relativa pensione nel reddito familiare. La Cassazione ha affermato che il contribuente può superare la presunzione del redditometro mediante idonea documentazione, ma ha ritenuto che la CTR avesse svolto un accertamento di fatto logico e adeguatamente motivato. Le spese del giudizio di legittimità, pari a 1.500 euro oltre accessori e spese prenotate a debito, sono state poste a carico del ricorrente, con obbligo di versare anche l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38
L'accertamento sintetico del reddito mediante redditometro consente all'Amministrazione finanziaria di presumere un determinato reddito sulla base delle spese e degli elementi indicativi di capacità contributiva. Il contribuente può dimostrare, con documentazione idonea, che il reddito presunto non esiste o è inferiore, oppure che le spese sono state finanziate mediante redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Consente di ricorrere per cassazione denunciando l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti. La censura non può però trasformarsi in una nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 370, comma 1
Disciplina la costituzione della parte resistente nel giudizio di cassazione; l'Agenzia delle Entrate si è costituita senza svolgere, secondo quanto riportato, una difesa articolata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso originario.
Massime di principio
- Nel redditometro il contribuente può contrastare la presunzione dell'Amministrazione, ma deve fornire prove documentali specifiche dell'origine delle somme utilizzate, della loro disponibilità e del loro effettivo impiego per sostenere le spese contestate.
- Le circostanze che incidono sulla quantificazione del reddito familiare, come l'uso promiscuo di un'autovettura o il concorso economico di un familiare, devono essere dimostrate concretamente; non è sufficiente una mera allegazione.
- La Corte di cassazione non riesamina normalmente la ricostruzione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici tributari di merito, salvo vizi logici o giuridici rilevanti. Una contestazione diretta soltanto a ottenere una diversa valutazione probatoria è generalmente inammissibile o infondata.
- La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi rafforza l'esigenza di una prova rigorosa da parte del contribuente circa l'inesistenza o la minore entità del reddito presunto.
- La nullità dell'accertamento per mancato contraddittorio deve essere adeguatamente dedotta e, ove necessario, collegata alla specifica disciplina applicabile e a un'effettiva lesione del diritto di difesa; la semplice riproposizione dell'eccezione non garantisce l'accoglimento.
- Il contribuente che perde il giudizio di cassazione può essere condannato alle spese processuali e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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