Sentenza n. 1803/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza. della sentenza di accoglimento n. 79/2025 pubblicata il 05.02.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Livorno - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 1107/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Livorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 79/2025 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per 500 euro annui per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre rivalutazione e interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 79/2025, pubblicata il 5 febbraio 2025 dal Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, non impugnata nel termine di sei mesi e notificata in forma esecutiva al Ministero. Il titolo aveva accertato il diritto alla Carta docente per 500 euro annui per gli anni scolastici specificati, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di legge, e aveva condannato il Ministero a mettere la Carta a disposizione del docente. Deduceva la mancata esecuzione del giudicato e chiedeva le misure attuative, la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero non aveva dimostrato l'avvenuta corresponsione delle somme dovute, né per sorte capitale né per interessi e rivalutazione. Ha escluso ostacoli normativi all'esecuzione, poiché il titolo esecutivo era stato notificato all'organo competente e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza; in caso di inadempimento, ha incaricato il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, di provvedere quale commissario ad acta entro i successivi 60 giorni, anche mediante pagamento in conto sospeso se necessario. Ha inoltre condannato il Ministero alla penalità di mora, pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo pagamento. Spese liquidate in 800 euro, oltre IVA e CAP, a carico del Ministero e attribuite ai procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Si ritiene inoltre che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione di una penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza “dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza” - come stabilito dall'art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo c.p.a., novellato dall'art. 1, comma 781, lett. a) della l. n. 208/2015 – e fino al pagamento di quanto dovuto.
In caso di ritardo nell'esecuzione del giudicato pecuniario, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento emesso nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
La corresponsione delle dette somme non trova poi alcun ostacolo normativo, essendo stati notificati il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione ed essendo ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).
Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente alla liquidazione, il termine non costituisce più un ostacolo alla corresponsione delle somme dovute in esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996
Al Ministero dell’istruzione e del merito va assegnato il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere alle attività di esecuzione della sentenza.
La disposizione è richiamata quale base per l'eventuale pagamento in conto sospeso da parte del commissario ad acta; il giudice assegna all'amministrazione un termine per adempiere e prevede l'intervento sostitutivo in caso di inutile decorso.
art. 114 c.p.a.
Non essendo ancora conclusa l’attività di esecuzione della sentenza, il ricorso per ottemperanza deve pertanto essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza oggetto di ottemperanza, riconoscendo a parte ricorrente la Carta docente, con le modalità indicate in sentenza e con gli accessori ivi riconosciuti.
Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare misure attuative, compresa la nomina di un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, la penalità di mora.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo pecuniario, l'amministrazione deve dimostrare l'effettivo pagamento delle somme dovute, compresi gli accessori riconosciuti dal giudicato; in mancanza, il giudice ordina l'esecuzione e può fissare un termine per adempiere.
- Quando l'amministrazione non adempie nel termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta con il compito di compiere gli atti necessari all'esecuzione entro il termine stabilito.
- Il ritardo nell'esecuzione del giudicato pecuniario può giustificare una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento.
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