Cassazione Penale, Sentenza n. 41599/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati di detenzione e cessione di stupefacenti commessi tra primavera e fine settembre 2009 (giudicati con sentenza del GUP di Genova del 27/09/2011) e reati analoghi commessi il 23/08/2015 (giudicati con sentenza del GIP di Imperia del 30/01/2022). Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo: a) il provvedimento impugnato era illeggibile perché vergato a mano; b) non si era valutato che lo stato detentivo dal 2009 al secondo semestre 2014 non ostava al riconoscimento della continuazione, considerando lo stato di tossicodipendenza e l'identità delle condotte.
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il provvedimento manuale chiaramente intellegibile. Sul punto sostanziale, ha applicato i criteri di legittimità (Sez. U. 18/05/2017 e Sez. 2 03/10/2012) richiedendo la prova di una preventiva risoluzione criminosa comune: ha riscontrato l'assenza di elementi indicativi di pianificazione preventiva o programmabilità degli episodi, la notevole distanza temporale tra i fatti (occasionalità), e l'insufficienza dello stato di tossicodipendenza, che emergeva solo da una nota ASL con mera anamnesi positiva senza riscontri oggettivi. Ha dunque concluso che mancavano gli indicatori richiesti per la continuazione (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione) e ha confermato il rigetto. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma sulla continuazione in sede esecutiva: il riconoscimento richiede verifica della sussistenza di una preventiva risoluzione criminosa comune e di indicatori obiettivi (omogeneità, contiguità, modalità, sistematicità, programmazione).
DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (TU Stupefacenti), artt. 73 e 80
Norme sostanziali relative ai reati di detenzione e cessione di stupefacenti e alle pene; i fatti contestati appartengono a tali disposizioni e sono stati valutati ai fini della continuazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in cassazione; applicata per imporre le spese al ricorrente.
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
citata come principio di riferimento
Principio secondo cui anche in sede di esecuzione il riconoscimento della continuazione richiede verifica approfondita di concreti indicatori (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione) e che la presenza di alcuni indici non è di per sé sufficiente se i reati risultano frutto di determinazione estemporanea.
Sez. 2, n. 49844 del 03/10/2012 (Gallo)
citata come principio di riferimento
Richiama che lo stato di tossicodipendenza va valutato come elemento tra i vari indicatori: non è di per sé sufficiente a dimostrare la comune preventiva risoluzione criminosa salvo che emergano specifici elementi oggettivi (distanza cronologica, modalità, sistematicità, tipologia dei reati, omogeneità, causali, condizioni di tempo e luogo).
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione (anche in sede esecutiva) richiede la prova di una preventiva risoluzione criminosa comune: non basta la mera somiglianza degli illeciti.
- La distanza temporale significativa e l'occasionalità delle condotte sono elementi ostativi al riconoscimento della continuazione.
- Lo stato di tossicodipendenza, da solo, non garantisce il riconoscimento della continuazione; occorrono indicatori oggettivi e circostanze che colleghino i fatti in un disegno criminoso unitario.
- Un provvedimento vergato a mano è ammissibile se chiaramente intellegibile; la forma non invalida la decisione quando la motivazione risulti comprensibile.
- La prova della programmazione preventiva dei fatti grava su chi chiede il riconoscimento della continuazione; elementi documentali e fattuali concreti sono necessari per vincere l'istanza.
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