Cassazione Penale, Ordinanza n. 16056/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha rilevato che l'applicazione dell'art. 133-bis c.p. non era stata richiesta in sede di gravame e che, pertanto, non poteva essere denunciato in cassazione un asserito difetto di motivazione sul punto nella sentenza di appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna emessa dal Tribunale per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 133-bis c.p., sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto svolgere una valutazione completa e ponderata delle condizioni economiche dell'imputato ai fini della non punibilità o della riduzione prevista dalla norma richiamata. La censura è stata ritenuta inammissibile perché la questione non era stata devoluta in appello, che era stato limitato al diniego della sospensione condizionale della pena.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei giudizi di merito, relativa al delitto in materia di stupefacenti in ipotesi di lieve entità.
art. 133-bis c.p.
norma invocata dal ricorrente per sostenere la necessità di valutare le condizioni economiche dell'imputato; la Corte ne esclude l'esame in cassazione perché la questione non era stata devoluta in appello.
art. 133 c.p.
richiamato solo indirettamente nel testo come refuso o riferimento alla valutazione delle condizioni economiche; dal contesto emerge comunque che la doglianza riguardava la valutazione di elementi personali ed economici ai fini del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere dedotte censure su un punto che non sia stato specificamente devoluto al giudice di appello, poiché manca la previa contestazione della decisione impugnata su quel tema.
- Il vizio di motivazione non è configurabile quando la questione prospettata per la prima volta in cassazione attiene a un profilo non trattato in appello per scelta difensiva della parte.
- La mancata richiesta in grado di appello dell'applicazione di una determinata disposizione esclude la possibilità di lamentare in sede di legittimità l'omesso esame di tale questione da parte della sentenza di secondo grado.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, se disposta dalla Corte.
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